Rivelazione di segreti scientifici o industriali
Dispositivo dell’art. 623 Codice Penale
Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto(3), è punito con la reclusione fino a due anni.
La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.
Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa
A riguardo, nella giurisprudenza di legittimità è stato da tempo chiarito che, in tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali, il concetto di notizia destinata al segreto va elaborato, sotto l’aspetto soggettivo, con riferimento all’avente diritto al mantenimento del segreto stesso (il titolare dell’azienda) e, sotto l’aspetto oggettivo, all’interesse a che non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi (di progettazione, produzione e messa a punto dei beni prodotti) che caratterizzano la struttura industriale e, pertanto, il così detto know-how, vale a dire quel patrimonio cognitivo ed organizzativo necessario per la costruzione, l’esercizio, la manutenzione di un apparato industriale. Vi è dunque che oggetto della tutela penale del reato in questione deve ritenersi il segreto industriale in senso lato, intendendosi per tale quell’insieme di conoscenze riservate e di particolari modus operandi in grado di garantire la riduzione al minimo degli errori di progettazione e realizzazione e dunque la compressione dei tempi di produzione (ex ceteris, Sez. 5, n. 25008 del 18/05/2001, PG e PC in proc. Pipino M. ed altri, Rv. 219471 – 01).
Si ritiene che questi concetti debbano essere ulteriormente puntualizzati nel senso che, considerati i rilevanti e crescenti costi che si rendono necessari per la ricerca scientifica orientata allo sviluppo di tecnologie competitive su mercati ormai globali, il delitto di cui all’art. 623 cod. pen. debba ritenersi configurato tutte le volte che venga rivelato indebitamente un segreto che riguardi anche una sola parte del relativo processo produttivo, senza che sia dunque necessario che detta rivelazione attenga a tutte le componenti del prodotto medesimo.
Ciò che assume rilievo nella delimitazione del concetto di notizia destinata al segreto è che vi siano comprese le operazioni fondamentali per realizzazione dei prototipi di un determinato impianto, operazioni che costituiscano il “cuore” degli stessi e che siano il frutto della cognizione e della organizzazione della impresa (Sez. 5, n. 25174 del 07/06/2005, Monge, Rv. 231913 – 01).
Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale sentenza n. 3211, deposito del 26 gennaio 2024
