Ordinaria litigiosità familiare o reato di maltrattamenti in famiglia
L’esistenza di una situazione di sopraffazione sistematica della persona offesa esula dalla ordinaria litigiosità familiare, penalmente irrilevante.
Possono ritenersi espressive le condotte tra parti che si confrontano su un piano paritario, ancorché veementemente, ma riconoscendosi reciprocamente il diritto di esprimere il proprio punto di vista, mentre è configurabile il delitto nel caso in cui un soggetto impedisce all’altro, mediante reiterate azioni violente o offensive, persino di esternare il suo autonomo pensiero (Sez. 6, n. 21289 del 04/02/2025, P., Rv. 288236 – 01, in cui la Corte ha individuato, tra i criteri distintivi dei maltrattamenti in un contesto familiare di accesa litigiosità, l’assenza di ascolto dell’altrui volontà o giudizio, lo strutturale sbilanciamento della relazione a favore di una delle parti in ragione dell’identità sessuale, il differenziale di potere legato ai ruoli di genere, con l’adozione di modelli di comportamento di costante unilaterale prevaricazione, l’approfittamento di altrui specifiche condizioni soggettive – di età, gravidanza, salute o disabilità – per esercitare un controllo coercitivo, tali da determinare, mediante offese, umiliazioni o ricatti, la soccombenza sempre della stessa parte)
In merito al requisito dell’abitualità della condotta il fatto, poi, che le condotte vessatorie si siano concentrate in un arco di tempo limitato (inferiore ad un anno) non esclude la configurabilità del reato che, del resto, non esige una durata minima. Come la Corte di legittimità ha avuto modo di affermare, in tema di maltrattamenti in famiglia, l’estensione dell’arco temporale entro il quale si manifestano le condotte maltrattanti è un dato tendenzialmente neutro ai fini della configurabilità del reato (Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, D.L., Rv. 272452 – 01).
L’accertamento di una situazione di sopraffazione sistematica della persona offesa integra l’elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti, il quale, per giurisprudenza costante, postula il compimento di più atti, delittuosi o meno, realizzati in momenti successivi, di natura vessatoria, tali da determinare nel soggetto passivo sofferenze fisiche o morali. Quanto all’elemento psicologico del reato occorre ancora considerare che il dolo del delitto di maltrattamenti non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell’autore del reato di persistere in un’attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima (Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, Osintsev, Rv. 279326 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 6 sentenza n. 57 del 2026
