Il comodato
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno anzitutto osservato che il codice civile disciplina due “forme” del comodato, e cioè quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e cod. civ., e il c.d. comodato precario, al quale si riferisce l’art. 1810 cod. civ., sotto la rubrica “comodato senza determinazione di durata“, ed hanno precisato che solo in quest’ultimo caso, connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall’uso cui va destinata la cosa, è consentito richiedere ad nutum al comodatario la riconsegna o il rilascio.
Invece, l’art. 1809 cod. civ. concerne il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale ed è espressamente caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno, come previsto dal comma secondo della menzionata disposizione.
Orbene, per come formulata, la norma rivela che il comodato a tempo determinato – soprattutto se con le connotazioni della lunga durata ovvero per l’intera vita del comodatario, e dunque caratterizzato da una scadenza non predeterminata e non di rado volta a superare la stessa vita del comodante – nasce nella convinzione della piena stabilità del rapporto, anche tenendo conto della possibilità di risolverlo motivatamente in caso di bisogno.
Questa eventualità, secondo il citato arresto delle Sezioni Unite della Corte, costituisce una componente intrinseca del tipo contrattuale ed è, al contempo, espressione di un potere e di un limite del comodante, da questi accettato nel momento in cui concede il bene per un uso potenzialmente di lunghissima durata e di fondamentale importanza per il beneficiario. Con l’implicazione che il comodante, contrariamente a quanto ipotizzato da una risalente dottrina, ritiene di poter rispettare il contratto per tutto il tempo della sua durata prevedibile.
In questo contesto, peraltro, trova possibile tutela il sopravvenire di un urgente e impreveduto bisogno del comodante.
Impreveduto, nel senso di sopravvenuto, rispetto al momento della stipula del comodato.
Urgente, non nel senso della gravità del bisogno, che invero non è necessaria, bensì nel senso di una sua imminenza e serietà, restando quindi esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, né concreto o solo astrattamente ipotizzabile, e neppure meramente voluttuario, capriccioso o artificiosamente indotto (v., oltre alla già citata Cass., Sez. Un., n. 20448/2014, anche Cass., n. 1132/1987; Cass., n. 2502/1963).
Ne consegue che, non solo la necessità di un uso diretto, ma anche il sopravvenire d’un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante – che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione – consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare del comodatario, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante (v. il già citato arresto delle Sezioni Unite, come pure Cass. n. 17095/2025).
Corte di Cassazione Civile Sez. 3 ordinanza n. 5814 del 2026
