Detenzione domiciliare speciale
Dispositivo dell’art. 47 quinquies Legge sull’ordinamento penitenziario
Quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47 ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo, secondo le modalità di cui al comma 1-bis
L’istituto regolato dall’art. 47-quinquies Ord. pen. è diretto a tutelare l’interesse di un soggetto debole, diverso dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, qual è il minore in tenera età che dovrebbe instaurare, in una fase fondamentale per il suo corretto sviluppo, un rapporto quanto più possibile “normale” con il genitore (e, in particolare, con la madre) anche se destinatario di una pena detentiva; tale interesse, esteso alla prole affetta da grave disabilità (ancorché non infradecenne), ha indotto la Corte costituzionale, attraverso le dichiarazioni di parziale illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 47-quinquies, commi 1 e 1-bis, Ord. pen. (v. Corte Cost. n. 239 del 2014, n. 76 del 2017 e n. 18 del 2020), ad affermare la concedibilità della detenzione domiciliare speciale, anche in caso di condanna per uno dei delitti indicati dal predetto art. 4-bis e senza necessità di previa collaborazione con la giustizia, alla madre, o, eventualmente, al padre, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 47-quinquies, di prole infradecenne o affetta da grave disabilità a prescindere dall’età anagrafica, che abbia riportato condanna per uno di tali delitti, senza necessità di previa sottoposizione all’esecuzione della pena detentiva per un periodo pari ad almeno un terzo della pena inflitta o, nell’ipotesi di condanna all’ergastolo, ad almeno quindici anni di reclusione, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga (Sez. 1, n. 7451 del 9/12/2020, dep. 2021, Rv. 280557).
L’interesse del minore, quindi, a poter fruire in modo continuativo dell’affetto e delle cure genitoriali non è oggetto di protezione assoluta, tale da sottrarlo ad ogni possibile bilanciamento con esigenze contrapposte, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, sottese alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore, in seguito alla commissione di un reato, e alle condizioni che la regolano.
La Corte, infatti, ha già affermato che ai fini dell’applicazione della detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47-quinquies, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), il giudice, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti formali ed escluso il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati, deve verificare la possibilità per il condannato sia di reinserimento sociale sia di effettivo esercizio delle cure parentali nei confronti di prole di età non superiore ai dieci anni, costituendo il primo un requisito necessario per l’ammissione al regime alternativo e la seconda la circostanza che giustifica il maggior ambito applicativo della misura alternativa (Sez. 1, n. 47092 del 19/7/2018, Rv. 274481; Sez. 1, n. 38731 del 7/3/2013, Rv. 257111).
Proprio a tale logica di bilanciamento risponde (v. anche Corte cost. n. 76 del 2017 e 177 del 2009), la disciplina delle condizioni di accesso alla detenzione domiciliare “speciale”, stabilita, qualora non ricorrano i presupposti di cui all’art. 47-ter Ord. pen., dall’art. 47- quinquies, comma 1, Ord. pen., tra le quali figura anche quella dell’insussistenza di un reale ed effettivo pericolo di commissione di ulteriori delitti da parte del condannato. Perché l’interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine è tuttavia necessario, come ammonisce la stessa giurisprudenza costituzionale cui si è fatto riferimento, che la sussistenza e la consistenza di queste ultime esigenze venga verificata in concreto, secondo quanto richiesto dalla disposizione in esame, in termini positivi anziché essere collegata ad indici presuntivi che precludano al giudice ogni autonomo margine di apprezzamento e intervento(Sez. 1, n. 2358 del 12/10/2023, dep. 2024, Rv. 285616).
In sede di valutazione in concreto dei presupposti di concessione della detenzione domiciliare e di determinazione delle concrete modalità del suo svolgimento, il Tribunale di sorveglianza è, quindi, chiamato a contemperare ragionevolmente tutti gli interessi in esame ovvero le esigenze del minore di poter fruire delle cure genitoriali, così come quelle di difesa sociale e di contrasto alla criminalità (Sez. 1, n. 26681 del 27/3/2019, n.m.; Sez. 1, n. 53426 del 10/2/2017, n.m.).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 8351 del 2026
