Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici
Giova considerare, al riguardo, che l’art. 32 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26, il quale ha attuato la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, prevede che il Ministero effettua la valutazione retrospettiva del progetto di ricerca oggetto di autorizzazione, richiedendo, ove ritenuto necessario, una valutazione tecnico-scientifica agli enti autorizzati.
La norma precisa che la valutazione retrospettiva è effettuata sulla base della documentazione presentata dal responsabile del progetto e verte – tra l’altro e per quel che rileva in questa sede – sulla «specie e il numero di animali utilizzati, il danno inflitto e la gravità delle procedure impiegate».
La stessa disposizione puntualizza, del pari, che la scheda che deve essere a tal fine compilata dal responsabile del progetto e sulla quale si è appuntata la prospettazione accusatoria provvisoria, chiede di «dichiarare il numero e le specie di animali utilizzati unitamente all’effettiva gravità delle procedure».
A fronte del chiaro tenore di tale richiesta, nel senso che devono essere dichiarati il totale del numero e delle specie degli animali utilizzati, e nell’ambito di essi quelli oggetto di procedure gravi, la decisione censurata è allora effettivamente affetta da illogicità manifesta nel negare tale circostanza, pervenendo alla conclusione che un esperto del settore come l’indagato non sarebbe stato in grado di comprendere la portata della domanda, intendendola nel senso di dovervi indicare solo gli animali oggetto di procedure gravi.
Né assume rilievo che l’art. 32, terzo comma, del d.lgs. n. 26 del 2014 prevede che solo per le procedure classificate come gravi il Ministero effettua sempre la valutazione retrospettiva, poiché questo non significa, certo, che in questi casi la valutazione vada operata solo rispetto agli animali oggetto di procedure gravi bensì di tutti gli animali che sono stati utilizzati. Come si ritrae agevolmente, del resto, dall’interpretazione sistematica del predetto comma con il secondo comma della medesima previsione normativa che, come si è già posto in evidenza, alla lettera b), richiede che nella scheda di valutazione retrospettiva debbano essere indicate «le specie e il numero di animali utilizzati, il danno inflitto e la gravità delle procedure impiegate».
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 7608 del 2026
