Cane legato alla catena all’interno di una gabbia angusta
L’ipotesi del cane legato alla catena all’interno di una gabbia angusta e fatiscente, senza acqua, né cibo e con una abbondante presenza di escrementi che impediva all’animale di riposare
senza insudiciarsi è incompatibile con le caratteristiche etologiche dello stesso.
La fattispecie rientra nella tutela di cui all’pen._dalla_giurisprudenza_di_legittimità._E’_stato,_infatti,_chiarito_che_la_detenzione_è_penalmente_rilevante_non_solo_quandodetermina_un_vero_e_proprio_processo_patologico_nell’animale,_ma_anche_quando_produce_meri_patimenti_(Sez._3,_n._14734_del_08/02/2019,_Capelloni,_Rv._275391;_nello_stesso_senso,_Sez._3,_n._39844_del_06/10/2022,_Solidoro,_non_mass." title="Cerca art. 727 cod. pen. dalla giurisprudenza di legittimità. E’ stato, infatti, chiarito che la detenzione è penalmente rilevante non solo quandodetermina un vero e proprio processo patologico nell’animale, ma anche quando produce meri patimenti (Sez. 3, n. 14734 del 08/02/2019, Capelloni, Rv. 275391; nello stesso senso, Sez. 3, n. 39844 del 06/10/2022, Solidoro, non mass. su Diritto Pratico" target="_blank">art. 727 cod. pen. dalla giurisprudenza di legittimità. E’ stato, infatti, chiarito che la detenzione è penalmente rilevante non solo quandodetermina un vero e proprio processo patologico nell’animale, ma anche quando produce meri patimenti (Sez. 3, n. 14734 del 08/02/2019, Capelloni, Rv. 275391; nello stesso senso, Sez. 3, n. 39844 del 06/10/2022, Solidoro, non mass.), dovuti anche a comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell’uomo (Sez. 3, n. 49298 del 22/11/2012, Tomat, Rv. 253882) oppure a modalità della custodia inconciliabili con la condizione propria dell’animale in situazione di benessere (Sez. 3, n. 52031 del 04/10/2016, Bartozzi, Rv. 268778), proprio perché l’evento della fattispecie è rappresentato dalla sofferenza dell’animale, che deve quindi essere collegata alle condizioni di detenzione da un nesso causale; assumendo così rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione (Sez. 7, n. 46560 del 10/7/2015, Francescangeli, Rv. 265267).
Tale interpretazione è in linea con i principi di diritto affermati dalla Corte di legittimità in subiecta materia, dovendosi ricordare in proposito che la legge 22 novembre 1993, n. 473, di modifica dell’art. 727 cod. pen., ha radicalmente mutato il presupposto giuridico di fondo sotteso alla tutela penale degli animali, i quali sono considerati non più fruitori di una tutela indiretta o riflessa, nella misura in cui il loro maltrattamento avesse offeso il comune sentimento di pietà, ma godono di una tutela diretta orientata a ritenerli come esseri viventi.
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 1918 del 2026
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