Atti persecutori commessi in costanza di relazione coniugale, di convivenza o affettiva
La matrice relazionale propria del reato di maltrattamenti è riscontrabile anche nell’art. 612-bis cod. pen., che va qualificato delitto per motivi di genere, in forza della denominazione delle leggi e dei Preamboli che lo hanno introdotto prima e modificato poi.
La condotta è integrata da minacce o molestie reiterate da cui consegue per la vittima almeno uno dei tre seguenti eventi: un perdurante e grave stato di ansia o di paura; un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, o di persona al medesimo legata da relazione affettiva; un’alterazione delle abitudini di vita. Si tratta di tre eventi che violano la libertà morale della persona offesa perché la costringono in una posizione difensiva per la debordante invasività degli atti vessatori posti in essere dall’agente (Sez. 3, n. 9222 del 16 gennaio 2015, P.С., Rv. 262517).
Inizialmente, la distinzione con il reato di maltrattamenti era chiara perché, al di là del tipo di condotta e dell’essere il reato di evento, ruotava intorno al dato, sia formale che fattuale, dell’attualità o meno del vincolo (di coniugio o affettivo): era configurabile l’art. 572 cod. pen. per le condotte consumate con relazione in atto, mentre era configurabile l’art. 612-bis, comma 2, cod. pen. per le condotte consumate dopo la cessazione del vincolo o a conclusione della convivenza.
La fattispecie penale in esame è stata più volte modificata per renderla adeguata sia alle condotte lesive, che alla tutela delle vittime.
La più rilevante, che interessa il caso in esame, è quella di cui al d.l. n. 93 del 2013, conv. dalla I. n. 119 del 2013 che ha esteso l’applicazione dell’aggravante anche agli atti persecutori commessi in costanza “di relazione” (coniugale, di convivenza o affettiva) determinando, per quanto si vedrà oltre, una vera e propria sovrapposizione con il delitto di maltrattamenti, tanto da ingenerare notevoli difficoltà interpretative sia per la natura emergenziale degli interventi (avvenuti sempre con decreto legge), sia per l’assenza di un disegno organico e coerente tra le diverse norme (sostanziali e processuali) di contrasto alla violenza contro le donne che non viene mai né nominata (se non nei titoli delle leggi), né definita.
Sia l’art. 612-bis, comma 2, cod. pen. che l’art. 572 cod. pen. risultano oggetto di numerosi interventi normativi, sempre dettati dall’adempimento dell’Italia agli obblighi sovranazionali, che hanno portato all’attuale sovrapposizione, attraverso la progressiva estensione della tutela delle donne in qualsiasi tipo di relazione affettiva, che costituisce ontologicamente un fattore di pericolo capace di favorire la violenza, allorché vi si esprima una cultura discriminatoria e sopraffattoria, per ragioni di genere, dell’autore.
L’espansione è avvenuta con la parificazione della violenza commessa in contesto familiare e di convivenza, con quella esercitata tra attuali o precedenti partner, al di là della coabitazione.
La modifica normativa che ha riguardato l’art. 612-bis, comma 2, cod. pen. prevede che ogni rapporto, sia che venga formalizzato o meno dal coniugio, sia che risulti cessato o attuale, meriti un aumento sanzionatorio per la grave insidiosità delle condotte e la maggiore pericolosità dell’autore. Questi, infatti, proprio approfittando del legame sentimentale e dell’intimità (presente o passata) con la persona offesa, oltre che dell’abbassamento delle sue difese, è agevolato nella commissione del delitto essendo a conoscenza delle sue abitudini di vita, dei suoi comportamenti, dei suoi affetti più cari, delle sue conoscenze, dei suoi dati sensibili (numero di telefono, mail, luogo di studio o di lavoro, tragitto percorso, veicoli utilizzati per gli spostamenti, profili social, eccetera).
Ad oggi, dunque, gli interventi legislativi, senza fissare precisi criteri di orientamento per l’individuazione della linea di confine, hanno pressoché sovrapposto l’ambito di operatività delle due norme che, nate in contesti storici differenti, costituiscono i più significativi strumenti per contrastare forme di violenza nel contesto familiare ed affettivo.
I profili del rapporto interpersonale che lega autore del reato e persona offesa, la struttura abituale delle fattispecie, l’ elemento oggettivo e quello soggettivo dei due delitti (comportamenti, anche privi del requisito dell’illiceità, inquadrabili in una cornice unitaria caratterizzata dall’imposizione della volontà di un partner sulle scelte libere e autonome dell’altro) nel tempo sono venuti via via ad avvicinarsi, non costituendo più valore dirimente l’argomento, sino ad oggi utilizzato, della distinzione dell’ oggetto giuridico protetto.
Ai fini dell’esegesi delle norme in esame, utile per distinguerle, ulteriore approfondimento merita la definizione di «relazione affettiva> contenuta nell’art. 612-bis, comma 2, cod. pen. e più volte richiamata nel codice penale, anche attraverso le modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2019, perché i vari tipi di vincolo previsti normativamente (coniugio, unione di fatto, separazione di fatto, separazione legale, divorzio, ecc.) sono accomunati dalla precondizione della relazione affettiva che è in corso o li ha preceduti.
Per “relazione affettiva” deve intendersi un legame sentimentale derivante da un rapporto di reciproco affidamento che facilita il delitto, in quanto l’autore sfrutta la fiducia che la vittima ripone in lui e ne approfitta per accedere violentemente o abusivamente nella sua sfera più intima (Sez. 3, n. 42424 del 06/02/2018, L., Rv. 274518), senza che vi sia né una stabile condivisione di vita ovvero di una convivenza attuale o cessata (Sez. 3, n. 11920 del 09/01/2018, В., Rv. 272383), né che vi siano frequentazioni ancorché episodiche (Sez. 5, n. 18048 del 01/02/2018, S., Rv. 273746).
La formula «relazione affettiva» utilizzata dal legislatore consente ampi margini di valutazione che rimettono sostanzialmente all’interprete l’individuazione della nozione e dello specifico rapporto, tenendo conto non solo del contesto in cui questo si inscrive, ma soprattutto dell’appartenenza di genere dell’autore del reato e della persona offesa da cui origina la riproduzione di un rapporto sopraffattorio e controllante dell’uno sull’altra.
Alla luce di quanto precede è possibile individuare proprio nella fine della convivenza il confine tra i due reati in esame, in piena attuazione del precetto costituzionale di cui all’art. 25, secondo comma, Cost.
La distinzione appare netta quando i fatti illeciti sono commessi dopo la chiusura del vincolo da parte dell’ex coniuge (divorzio), con conseguente applicazione della sola forma aggravata di cui all’art. 612-bis, comma 2, cod. pen. In questa ipotesi, infatti, sulla base dei criteri sopra indicati non è più in atto la “convivenza“.
Quando, invece, le condotte sopraffattorie e violente proseguono anche dopo la cessazione della convivenza e sono commesse «dal coniuge, anche separato…., o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa», si pone il problema, dal momento che il delitto potrebbe essere punito sia dall’art. 612-bis, comma 2, cod. pen., sia dall’art. 572 cod. pen.
Il concorso apparente di norme è risolto dal principio di specialità, richiamato dalla clausola di sussidiarietà contenuta nell’art. 612-bis, comma 1, cod. pen. e spetta al giudice di merito delineare le ragioni, di fatto e di diritto, di applicazione dell’una o dell’altra norma.
La questione è di agevole soluzione, secondo l’interpretazione costante della Corte, quando le azioni vessatorie, fisiche o psicologiche, siano commesse ai danni del coniuge separato perché in questo caso si configura il solo reato di maltrattamenti, in quanto con il matrimonio o con l’unione civile la persona resta comunque “familiare“, presupposto applicativo dell’art. 572 cod. pen.
La separazione coniugale, infatti, da un lato è una condizione che incide soltanto sull’assetto concreto delle condizioni di vita, ma non sullo status acquisito; dall’altro lato dispensa dagli obblighi di convivenza e fedeltà, lasciando integri quelli discendenti dall’art. 143, comma 2, cod. civ. (reciproco rispetto, assistenza morale e materiale oltre che di collaborazione), cosicché il coniuge separato resta “persona della famiglia” come peraltro si evince anche dalla lettura dell’art. 570 cod. pen. (Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, R., non mass.).
A questo dato formale si aggiunge un indicatore di comune esperienza, esplicitato anche dalle Convenzioni internazionali, secondo cui la violenza domestica tra coniugi, fondata su motivi di genere, è una forma di violenza che non solo continua, ma spesso si aggrava, proprio per la scelta della persona offesa di interromperla attraverso la separazione che costituisce, infatti, atto di affermazione di autonomia e libertà negate nella relazione di coppia (in questi termini § 42 della Relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul). Detta interpretazione è ulteriormente rafforzata quando si condivida un rapporto genitoriale poichè, in situazioni di pregressa violenza domestica, sono proprio i figli e l’esercizio del diritto di visita a costituire, per l’agente, l’occasione o lo strumento per proseguire i maltrattamenti ai danni della persona offesa.
Si ritiene che il discrimine, nei casi di cessazione della convivenza, imponga un approfondito accertamento di fatto volto a verificare se tra l’autore del reato e la persona offesa non vi sia più quella consuetudine di vita che connotava il precedente rapporto, tale da escludere un’incombente e continuativa presenza del primo nell’esistenza della vittima e una modalità relazionale in piena discontinuità rispetto alla fase della convivenza.
Per compiere una corretta qualificazione giuridica delle condotte illecite, il giudice di merito deve operare un doppio accertamento della situazione di fatto al momento della consumazione delle violenze: quello preliminare circa l’esistenza di una «convivenza» e non di una «relazione affettiva», in base agli indicatori di cui ai paragrafi 10.1 e ss.; quello successivo circa l’effettiva interruzione della convivenza.
Questo secondo requisito, cioè l’effettiva interruzione della convivenza, è cruciale in quanto dalla sua esistenza deriva l’applicazione dell’art. 612-bis, comma 2, cod. pen. e, di converso, l’esclusione del reato di maltrattamenti.
La verifica non sempre è agevole proprio per la fluidità e la complessità delle relazioni di coppia, specie quando fondate su una sopraffazione normalizzata o vi siano figli piccoli e provvedimenti giudiziari, civili o minorili, che impongono una loro gestione comune; oppure per la necessità di un tempo di assestamento ai fini della definizione dei pregressi rapporti affettivi quando siano stati prolungati e la chiusura sia recente (ricerca di un’abitazione o di una fonte di sostentamento, divisione di beni comuni o di conti cointestati, ecc.); o, ancora, per i riavvicinamenti e gli allontanamenti, anche a brevi e continuativi intervalli, conseguenti a ricatti morali o a forme manipolatorie o a tentativi di ricostruzione della precedente condizione di vita. Tutto questo potrebbe far permanere modalità relazionali e abitudini di vita assai simili a quelle precedenti (mangiare nella stessa casa o passare le feste o le vacanze insieme o imporre all’ex convivente di sbrigare le faccende domestiche nell’appartamento del partner) per le più svariate ragioni come rendere graduale la separazione nell’interesse dei figli o assecondare il maltrattante per non aggravare ulteriormente la violenza.
In questi casi, dunque, potrebbe proseguire una condizione di convivenza per la quale non basta accertare l’assenza di coabitazione, ma possono soccorrere altri indicatori volti a dimostrare che la convivenza sia cessata, come, ad esempio: la mancata disponibilità da parte dell’autore del reato delle chiavi di casa in cui vive la persona offesa e, dunque, l’impossibilità di accesso incondizionato ed incontrollato ai luoghi in cui questa abita o la non condivisione della responsabilità genitoriale (nel caso di affido esclusivo o super esclusivo alla sola persona offesa).
Si tratta in sostanza di stabilire, con accertamento puntuale della specifica situazione di fatto se, al di là dell’affermazione dell’imputato o della persona offesa di avere cessato la convivenza, questo sia davvero avvenuto o, al contrario, permangano le medesime condizioni controllanti su cui questa si fondava, con tutti i meccanismi, oggettivi e soggettivi, che la connotavano, tanto da rendere meramente astratta, o solo ambita, la decisione di interromperla.
È, dunque, necessario verificare se la persona offesa abbia effettivi spazi di autonomia, materiale e psicologica, rispetto al maltrattante nel qual caso ricorre la cessazione della convivenza e, dunque, si applica la fattispecie di cui all’art. 612-bis, comma 2, cod. pen. oppure continui ad esserne totalmente privata, come avveniva nel corso della convivenza, a tal punto da rendere le violenze senza soluzione di continuità, nel qual caso si applica la fattispecie di cui all’art. 572 cod. pen.
Corte di Cassazione Sez. VI Penale, sentenza n. 9187 del 2023

Per poter integrare materialmente la condotta di atti persecutori o stalking quali sono gli elementi sostanziali della condotta? Inoltre il reato quando è procedibile a querela di parte?
La ringraziamo per l’intervento