Sequestro di persona e violenza sessuale. Concorso di reati.
Il delitto di sequestro di persona può concorrere con quello di violenza sessuale?
In particolare sussiste il concorso dei reati qualora la persona offesa venga privata della libertà di movimento e di autodeterminazione per un tempo superiore a quello impiegato per la commissione della violenza sessuale.
In tema di concorso di reati, il delitto di sequestro di persona concorre con quello di violenza sessuale, allorquando la privazione della libertà di movimento della vittima si protrae oltre il tempo strettamente necessario al compimento degli atti di violenza sessuale, a nulla rilevando che l’impedimento ad allontanarsi sia precedente, contestuale o successivo allo svolgersi delle violenze; il delitto di sequestro di persona è assorbito in quello di violenza sessuale quando la privazione della libertà personale della vittima si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l’abuso sessuale; il reato di sequestro di persona, di cui all’art. 605 cod. pen., attuato attraverso la privazione della libertà del soggetto passivo di una violenza sessuale per un tempo superiore a quello di consumazione della violenza stessa, concorre con quello di cui violenza sessuale di cui all’art. 609 bis cod. pen.; il delitto di sequestro di persona concorre con quelli di violenza sessuale o di rapina nel caso in cui la privazione della libertà personale non si esaurisce nel tempo occorrente a commettere i delitti stessi: per la precisione, relativamente al delitto contro la libertà sessuale, quando detta privazione si è protratta prima o dopo la costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali e relativamente al delitto di rapina, quando la privazione stessa si sia protratta anche dopo l’avvenuto impossessamento della “res“, ma per un tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione della rapina ((Sez. 3, n. 55302 del 22/09/2016, D., Rv. 268534; nello stesso senso, Sez. 3, n. 37277 del 01/10/2025, C., non mass.).
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 271 del 2026
