Diritto di critica sindacale
Preliminarmente occorre richiamare la giurisprudenza della Corte EDU, nella quale è stato affermato significativamente che la libertà di pensiero si deve considerare pietra angolare di una società democratica non solo in relazione alle informazioni o alle idee accolte con favore o ritenute inoffensive o indifferenti, ma anche rispetto a “quelle che offendono, feriscono o turbano“, in nome del pluralismo, della tolleranza e dello spirito di apertura, senza i quali non vi sarebbe società democratica (Corte eur. dir. uomo, Handyside c. Regno Unito, 7 dicembre 1976, nonché Oberschlick c. Austria, 10giugno 1997).
D’altronde, la nozione di “critica“, quale espressione della libera manifestazione del pensiero, rimanda non solo all’area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo. Categorie dialettiche legittimamente compatibili con l’uso di termini che, pur oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, ove risultino non meramente gratuiti e pertinenti al tema in discussione.
Gli unici limiti astrattamente concepibili rispetto all’oggetto della libera manifestazione del pensiero sarebbero rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall’art. 2 Cost., onde non sarebbe consentito attribuire ad altri fatti non veri (venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell’espressione), né trasmodare nella invettiva gratuita.
In relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., ritenuta configurabile alla luce del ruolo ricoperto dall’imputato (quale rappresentante di un’associazione sindacale), occorre verificare la chiara finalità perseguita, della coerenza delle forme utilizzate e del contenuto intrinsecamente non offensivo.
Va premesso che la condotta diffamatoria si sostanzia, nella sua oggettiva materialità, nella propalazione di notizie lesive della reputazione di un individuo, intesa come l’insieme delle qualità morali, intellettuali e fisiche da cui dipende il valore della persona nel contesto sociale in cui vive.
Sotto il profilo metodologico, l’accertamento dell’offensività della condotta contestata (immediatamente valutabile anche dalla Corte, quale elemento costitutivo della materialità della condotta contestata: Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Rv. 26128401; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, Rv. 278145) impone un apprezzamento sistematico delle parole, scritte o pronunciate, rilevando, sotto tale profilo, esclusivamente il significato obiettivo che l’espressione contestata assume all’interno di un determinato ambiente e in uno specifico contesto storico, non le sconvenienze, né l’infrazione alla suscettibilità o alla gelosa riservatezza (Sez. 5, n. 3247 del 28/02/1995, Rv. 201054), ma solo quelle propalazioni che incidono, nella loro oggettività e secondo il comune senso di decoro, sulla considerazione che la persona (diffamata) ha acquisito, in quel contesto storico, all’interno del gruppo sociale ove essa è inserita.
Una condotta oggettivamente diffamatoria, tuttavia, può essere giustificata dall’esercizio della libera manifestazione del proprio pensiero (posto a fondamento del diritto di critica), purché, all’interno di un generale contemperamento di pari diritti di libertà, si rispetti la veridicità della notizia divulgata (in mancanza della quale la critica sarebbe pura congettura e mera occasione di dileggio e mistificazione) e si utilizzino forme espositive corrette, strettamente funzionali alle finalità di disapprovazione, che non trasmodino nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione (Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009, Rv. 245098)
Ciò premesso, com’è stato più volte evidenziato dalla Corte, il tratto caratteristico del diritto di critica, quale diretta manifestazione della libertà di manifestazione del pensiero, consiste nel fatto che esso si manifesta attraverso giudizi e valutazioni. In ciò la differenza rispetto al diritto di cronaca (che dei fatti è – tendenzialmente – fredda rappresentazione): espressione di un giudizio, il diritto di critica; rappresentazione di fatti, il diritto di cronaca.
Ebbene, il giudizio, in quanto tale, è fondato su un’interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti e dei comportamenti (Sez. 5, n. 6493 del 16/04/1993, Pandolfo), rispetto al quale non si può prospettare un profilo di veridicità o meno dello stesso, ontologicamente incompatibile con la natura valutativa dell’affermazione (che, non essendo espressione di “discrezionalità tecnica“, è in sé sganciata da criteri oggettivi di riferimento). Gli unici limiti, quindi, rimangono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell’argomento e dalla continenza delle espressioni utilizzate, dovendosi considerare superati tali limiti solo ove l’agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale, penalmente protetta, del soggetto criticato, trasmodando, in questo caso, la “valutazione” in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, non funzionale all’esercizio degli interessi sindacali.
È pur vero che esiste sempre un fatto (esso stesso oggetto di valutazione), ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso da esso e, a differenza di questo, non può esse sindacato in termini di veridicità. Pretendere di sindacare anche il giudizio (e non solo il fatto) in termini di veridicità, com’è stato lucidamente osservato (Sez. 5, n. 17784 del 07/03/2022, Guidi, Rv. 283252), significherebbe sindacare la legittimità stessa del contenuto del pensiero, imponendo, surrettiziamente, un criterio di “normalizzazione” delle idee, conformandole ad un criterio predeterminato di giudizio. Laddove la concreta possibilità delle diverse idee di esprimersi (e circolare) diviene un indice fondamentale per misurare il grado di democraticità di un sistema politico (art. 10 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 4 novembre 1950). E tanto impone, da un canto, di interpretare restrittivamente le eccezioni alle quali tale libertà è soggetta ai sensi (CEDU Kaperzyríski c. Polonia, 3 aprile 2012, par. 54), dall’altro, il divieto, per il legislatore nazionale, di richiedere la prova della verità per le affermazioni che consistono in meri giudizi di valore (CEDU Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca, 17 dicembre 2004, par. 76)
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 14402 del 2024
