Concorso del genitore nell’abuso sessuale consumato da altri ai danni del figlio
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere oggettivamente configurabile, sul piano del nesso di causalità diretta tra omissione ed evento ai sensi dell’art. 40, cpv., cod. pen., il concorso del genitore nell’abuso sessuale consumato da altri ai danni del figlio.
Ciò sul rilievo che, in base al precetto generale contenuto nell’art. 147 cod. civ., il genitore è garante anche della integrità morale e della libertà sessuale dei figli con conseguente obbligo giuridico di impedire, quando gli sia possibile, qualsiasi evento che attenti a questi diritti personali della prole (Sez. 3, n. 19603 del 28/02/2017, C. R., Rv. 270141; Sez. 3, n. 40663 del 23/09/2015, dep. 2016, Z., Rv. 267594; Sez. 3, n. 1369 del 11/10/2011, dep. 2012, V., Rv. 251624; Sez. 3, n. 11243 del 04/02/2010, R., Rv. 246592; Sez. 3, n. 36824 del 08/07/2009, N., Rv. 244931).
Quanto all’ulteriore elemento necessario a integrare, sul piano soggettivo, il concorso nel reato, la Corte ha affermato che devono ricorrere le seguenti condizioni: a) la conoscenza o conoscibilità dell’evento; b) la conoscenza o riconoscibilità dell’azione doverosa incombente sul “garante“; c) la possibilità oggettiva di impedire l’evento (Sez. 3, n. 4730 del 14/12/2007, dep. 2008, B., Rv. 238698; Sez. 3, n. 35118 del 06/05/2004, G., Rv. 229556). Si è anche ritenuto sufficiente il solo dolo eventuale, a condizione che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell’evento illecito caratterizzati da un elevato grado di anormalità (Sez. 3, n. 28701 del 12/05/2010, A., Rv. 248067).
Il meccanismo di imputazione oggettiva dell’evento alla condotta omissiva del “garante” è regolato dagli artt. 40, comma 2, e 41 cod. pen., per effetto dei quali il rapporto di causalità non è escluso dal fatto illecito altrui, anche se indipendente dall’omissione del colpevole, purché non costituisca causa sopravvenuta di per sé sola sufficiente a determinare l’evento.
Ed il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento si riferisce non solo alla ipotesi di un processo causale del tutto autonomo, ma anche a quello di un processo non completamente avulso dall’antecedente, e però caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (Sez. 2, n. 17804 del 18/03/2015, Vasile, Rv. 263581; Sez. 4, n. 43168 del 21/06/2013, Frediani, Rv. 258085; Sez. 4, n. 10626 del 19/02/2013, Morgando, Rv. 256391; Sez. 4, n. 13939 del 30/01/2008, Bauwens, Rv. 239593; Sez. 4, n. 39617 del 11/07/2007, Tamborini, Rv. 237659).
L’imputazione soggettiva dell’evento è invece regolata dai successivi artt. 42, 43 e ss. cod. pen., sicché, in caso di delitti dolosi, è necessario che l’agente non solo preveda, ma soprattutto voglia (o comunque accetti) l’evento quale conseguenza della propria omissione.
Il dolo eventuale non è incompatibile con il reato omissivo improprio, a condizione che l’accettazione del rischio da parte del garante concerna specificamente l’evento tipico che con l’azione si sarebbe potuto evitare, in tal modo riconducendo l’accertamento giudiziario al rispetto del principio di legalità e del principio di colpevolezza (Sez. 4, n. 36339 del 23/05/2013, M., Rv. 256342).
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 14210 del 2026
