Sanatoria delle nullità nel giudizio abbreviato
Dispositivo dell’art. 438 Codice di procedura penale
6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.
La richiesta di rito abbreviato comporta la rinuncia ad eccepire la nullità.
Il principio giurisprudenziale ha trovato corrispondente codificazione nell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., secondo il quale la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità non assolute e la non rilevabilità delle inutilizzabilità non derivanti dalla violazione di un divieto probatorio.
Si è al riguardo precisato che, in tema di giudizio abbreviato, sono inutilizzabili ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., in quanto affette da patologia correlata alla “violazione di un divieto probatorio“, non tutte le prove assunte in “violazione dei divieti stabiliti dalla legge” ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma solo quelle acquisite in spregio di una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o in violazione di regole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali (Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, Sparacino, Rv. 288547 – 01 che ha escluso la deducibilità, nel giudizio abbreviato, della violazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. a fronte di dichiarazioni indizianti rese da chi, escusso come persona informata sui fatti in fase di indagini, avrebbe dovuto essere sentito come indagato).
Si tratta di insegnamento che costituisce declinazione pratica del principio secondo il quale l’inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sè, sufficiente a rendere quest’ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dal primo comma dell’art. 191 cod. proc. pen. Ed invero, quest’ultima norma, se ha previsto l’inutilizzabilità come sanzione di carattere generale, applicabile alle prove acquisite in violazione ai divieti probatori, non ha, per questo, eliminato lo strumento della nullità, in quanto le categorie della nullità e dell’inutilizzabilità, pur operando nell’area della patologia della prova, restano distinte e autonome, siccome correlate a diversi presupposti, la prima attenendo sempre e soltanto all’inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova – vizio che non pone il procedimento formativo o acquisitivo completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento, ma questo non rispetta in alcuni dei suoi peculiari presupposti – la seconda presupponendo, invece, la presenza di una prova “vietata” per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo, la cui manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori del sistema processuale (Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644 – 01, in fattispecie relativa a perquisizione illegittima e a successivo sequestro di cose pertinenti al reato, ritenuto dalla S.C. atto dovuto).
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 12749 del 2026
