Definitività del giudizio
Giova ricordare come il concetto di “definitività del giudizio“, che si forma a seguito delle determinazioni del giudice di legittimità, rappresenti un principio immanente all’ordinamento processuale e costituisca, parimenti, il cardine del principio di intangibilità della sentenza. Da tale regola di carattere generale discende – quale necessario corollario logico – la impossibilità di configurare il protrarsi, all’indomani della decisione che costituisce l’esito del giudizio di legittimità, di una situazione di contrasto, tra il giudice di merito e quello di cassazione.
La problematica, dunque, inerisce alla possibilità che – una volta che la Cassazione abbia deciso una data questione, orientandosi in una determinata direzione e annullando una decisione assunta in sede di merito – quella medesima questione possa essere ancora affrontata dal giudice del rinvio. Occorre interrogarsi, in altri termini, circa la coerenza con il sistema processualpenalistico della soluzione che reputasse consentito, al giudice del rinvio, ignorare la statuizione sussunta nella sentenza rescindente e, consequenzialmente, rieditare
la medesima decisione già cassata, così giungendo a contestare in radice il presupposto in fatto assunto dalla stessa Cassazione.
Si premette, quindi, che quanto alla tematica sopra esposta, non lasci residuare perplessità alcuna (si veda Sez. 6, n. 11641 del 20/02/2018, Ranzi, Rv. 272641 – 01, a mente della quale: ‹‹Il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell’annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno››).
Sostanzialmente, l’intervento di una statuizione di annullamento per violazione di norme di diritto implica, ipso facto, che la decisione della Corte di cassazione esplichi un effetto vincolante, per il giudice del merito, quanto al principio di diritto affermato e con riferimento ai relativi presupposti di fatto. Nel giudizio rescissorio, allora, ci si deve sia attenere alla regula iuris enunciata nella decisione rescindente, sia uniformare alle premesse di tenore logico e giuridico, che sono poste a fondamento della sentenza di annullamento. Non è consentito, altresì, dilatare il perimetro della propria analisi, sino a profili critici che – seppur non oggetto di immediata valutazione, in sede rescindente – rappresentino il presupposto stesso della relativa decisione, stante la ormai avvenuta formazione di un giudicato implicito interno.
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 4653 del 2026

