Applicabilità delle misure di sicurezza
Dispositivo dell’art. 202 Codice Penale
Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.
La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato
Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati (ex art. 203 C.p.).
Secondo i principi generali della giurisprudenza di legittimità, per disporre la misura di sicurezza nei confronti di persona condannata, è necessario accertare la persistenza della pericolosità sociale al momento della sua effettiva applicazione, che è sempre ancorata a fatti inevitabilmente pregressi rispetto a tale momento e, precipuamente, alla perpetrazione di delitti, cui si aggiunge una sfavorevole prognosi circa la probabilità che il soggetto commetta in futuro nuovi reati, sicché, per una corretta osservanza delle regole dettate dagli artt. 133, 202 e 203 cod. pen., al giudice è consentito richiamarsi ai fatti costituenti reato, intesi nella loro obiettività, soprattutto quando, per gravità e specificità, assumano connotazioni di significativo rilievo (Cass., Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270289).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 13076 del 2026
