Bene giuridico protetto dal delitto di furto
Secondo il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua composizione più autorevole, quanto al profilo della altruità della cosa, il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma altresì nel possesso – inteso come relazione e dominio di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – il quale si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito (SU, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975-01); tale assunto è applicabile anche al delitto di rapina che, rispetto a quello di furto, presenta un quid pluris costituito dalla violenza o minaccia ed in tal senso è l’elaborazione giurisprudenziale successiva che ha ribadito come, con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 628 cod. pen., l’altruità della cosa non è esclusa neppure se l’agente ha mantenuto la proprietà della cosa sottratta, cedendone il possesso alla vittima della spoliazione materiale, posto che il possesso, inteso come relazione di fatto con la res, si configura anche in assenza di un vincolo giuridico (Sez. 2, n. 44707 del 25/10/2024, F. Rv. 287304).
Differenze con il delitto di rapina
Quanto, invece, al perseguimento di un ingiusto profitto, è evidente che la sottrazione della cosa, costituisce una indebita utilità economica e tanto è sufficiente ad integrare, sotto tale profilo, il delitto di rapina che, in ogni caso si configura anche nelle ipotesi di realizzazione di vantaggio di natura morale o sentimentale ovvero di qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente o in via mediata, dalla sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui (Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190; Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 274107; SU n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 in tema dell’omologa fattispecie di furto).
Corte di Cassazione Penale Sez. 2 sentenza n. 40430 del 2025
