Le censure della motivazione
La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sempre affermato che le censure che, a dispetto del formale riferimento alla mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, si risolvano in confutazioni della valutazione, operata dai giudici di merito, del compendio probatorio acquisito in giudizio, anche sulla base di possibili letture alternative dello stesso, fuoriescono con nettezza dai limiti cognitivi assegnati per legge al giudice di legittimità, finendo per attribuire allo stesso l’improprio e non consentito ruolo di un sindacato di merito.
In tal senso concorrono infatti, tra le altre, le costanti affermazioni secondo cui, anche dopo la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., introdotta dalla L. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di cassazione continua a restare quello di sola legittimità sì che seguita ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (tra le altre, Sez. 5, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652), così come quelle secondo cui sono inammissibili tutte le doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, e dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).
Deve aggiungersi che l’obbligo di motivazione del giudice dell’impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell’atto d’impugnazione, ove il suo discorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell’appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; nello stesso senso, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 34487 del 2025
