Revisione critica dei disvalori nell’affidamento in prova al servizio sociale
Va ricordato che l’affidamento in prova al servizio sociale richiede che, attraverso la partecipazione all’opera di rieducazione, sia positivamente avviato quel processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante; inoltre, l’affidamento in prova richiede il giudizio, ulteriore, di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, in base al livello dei progressi compiuti nel trattamento.
Le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia la condotta carceraria ed i risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell’affidamento, quali l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l’adesione ai valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924).
In questo giudizio, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre, invece, valutare l’evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 in data 8/2/2019, Catalano, Rv. 274993). Sul punto, poiché il giudizio prognostico richiesto dalla legge si deve fondare sui risultati dell’osservazione del comportamento del condannato, si è affermato che «ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174). E dunque, la mancata maturazione di un atteggiamento autenticamente autocritico può autorizzare, nella prospettiva del giudice di merito, un approccio ispirato a giustificata cautela nell’accesso a benefici di così ampia portata.
Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull’idoneità o meno a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative (v. già Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caruso, Rv. 189375).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 40470 del 2025
