Rimessione del processo
Dispositivo dell’art. 46 Codice di procedura penale
La rimessione del processo può avvenire “in ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica o determinano motivi di legittimo sospetto …“
La parte che presenta istanza di rimessione del processo ha l’onere, ai sensi dell’art. 46, comma 1, cod. proc. pen. di notificare, entro sette giorni dal suo deposito in cancelleria, la richiesta alle altre parti e tale onere, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non viene meno per il semplice fatto che il giudice, cui l’istanza sia stata presentata, abbia irritualmente provveduto su di essa; la parte che intenda insistere nella richiesta deve comunque provvedere a tale incombenza (Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995 – dep. 16/06/1995, Romanelli, Rv. 201300; in senso conforme Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015 – dep. 13/11/2015, Di Napoli, Rv. 264960-01 e, più di recente, Sez. 3, n. 31235 del 13/06/2019, Perazzi).
Occorre in primo luogo sottolineare che l’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, in quanto implica una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la “translatio iudicii“, sicchè, come costantemente affermato dalla Corte di legittimità, con argomentazioni condivisibili, la “grave situazione locale” di cui all’art. 45 cod. proc. pen. va interpretata non già come situazione endoprocessuale, ma come fenomeno esterno, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da una tale e manifesta abnormità da costituire fonte di reale rischio di parzialità dell’ufficio giudiziario procedente (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) ovvero di reale lesione, o pericolo di lesione, della libera determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo: solo in presenza di una grave situazione locale quale quella descritta e solo come conseguenza di essa, possono configurarsi i motivi di legittimo sospetto (cfr Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Rv. 273116, Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, Rv. 268531 e Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Rv. 263952-01; Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, dep 2014, Guerra, Rv. 260888-01; Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638-01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 42478 del 2024
