Dispensa dalla collazione
Dispositivo dell’art. 737 Codice Civile
I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.
Come esplicitato dalla lettera dell’art. 737 c.c. la collazione trova un limite nella facoltà del donante di dispensare il donatario dalla collazione che costituisce, secondo la dottrina più autorevole, una liberalità supplementare, rafforzativa di quella principale, contenuta nella donazione stessa o in un successivo testamento, con cui il donatario viene appunto dispensato dall’obbligo di conferimento.
Poiché il codice attuale, a differenza di quello precedente che parlava di «donante o testatore», limita il riferimento al «defunto», appare pacifico nel panorama dottrinale e giurisprudenziale che la dispensa possa essere, come peraltro avviene nella prassi notarile, espressa sia nel contratto di donazione, ma anche in un successivo testamento (ovvero secondo alcuni anche in un successivo atto inter vivos).
Per effetto della dispensa, la successione si svolge, e la determinazione delle quote di eredità si attua, come se la donazione non fosse stata fatta e il bene, che ne fu l’oggetto, non fosse uscito dal patrimonio del de cuius a titolo liberale.
Va qui richiamato il principio secondo cui l’istituto della collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal “de cuius” e salva apposita dispensa di quest’ultimo, impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l’equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del “relictum” e del “donatum” al momento dell’apertura della successione (Cass. n. 23403/2022).
Corte di Cassazione Civile Sez. 2 sentenza n. 34323 del 2025
