Corrispondenza dei detenuti
La disciplina della corrispondenza dei detenuti è dettata dall’art. 18-ter, ord. pen., come modificato, dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, e dall’art. 38, d.P.R. n. 230 del 2000 (Reg. esec. ord. pen.). La prima disposizione prevede, al comma 1, che per «esigenze attinenti le indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell’istituto» è possibile disporre limitazioni nella corrispondenza epistolare, sottoporla a visto di controllo, nonché controllarne il contenuto, aprendo l’eventuale involucro. Il comma 5 prevede che, qualora a seguito del visto di controllo, l’autorità giudiziaria ritenga che la corrispondenza non debba essere consegnata al destinatario ne dispone il trattenimento, informando immediatamente di ciò il detenuto. Nonostante la disposizione normativa non specifichi le ipotesi in cui ciò possa avvenire, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il trattenimento può essere disposto solo qualora ricorrano i presupposti indicati dall’art. 18-ter, comma 1, Ord. pen. e, cioè, quando l’autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per le esigenze relative alle indagini o di prevenzione dei reati, di ordine e di sicurezza pubblica, che costituiscono i presupposti per l’adozione della prima forma di controllo.
Quanto ai detenuti sottoposti al regime speciale dell’art. 41-bis Ord. pen., la lett. e) del comma 2-quater di tale disposizione prevede la sottoposizione al visto di censura di tutta la corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia. La richiamata disposizione non indica quali siano le operazioni di controllo sulla corrispondenza e, in particolare, non descrive la disciplina del trattenimento della stessa; la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ad essa si applichi la regolamentazione generale dettata dagli artt. 18-ter ord. pen. e 38 reg. esec. ord. penit. e che, pertanto, tale trattenimento può essere disposto quando, dall’esame dei contenuti della corrispondenza, l’autorità giudiziaria ritenga che sussiste una situazione di pericolo concreto per le esigenze indicate dall’art. 18-ter, comma 1, ord. pen., della quale il giudice deve dare conto con una motivazione che indichi gli elementi concreti dai quali tale pericolo viene desunto (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479; Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, Di Trapani, Rv. 253978). Con specifico riferimento agli elementi che giustificano il trattenimento della corrispondenza, si è precisato che «[…] la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti, i quali facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo […]» e che l’apparato motivazionale dell’impugnata ordinanza si deve caratterizzare per una sufficiente esplicazione argomentativa del contenuto decisorio effettuato nel merito del reclamo. Ciò in quanto «[i]l terreno di valenza costituzionale sul quale incide la disciplina in esame, pur consentendo un’apprezzabile sinteticità, deve, comunque, dare conto in modo comprensibile del pensiero del decidente, e non limitarsi a contenuti generici (in tal senso cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 17799 in data 27.03.2008, Rv. 239850, Lioce)» (conf. Sez. 1, n. 16744 del 14/03/2013, Rv. 257013 – 01).
È, a tal fine, necessario che il provvedimento sul reclamo del detenuto indichi, sia pure sinteticamente, gli elementi di fatto dai quali poter desumere l’esistenza dell’asserito pregiudizio (Sez. 1, n. 17799 del 27/03/2008, Rv. 23985-01), con la precisazione che la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata anche sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Cass. Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Rv. 259472-01).
In proposito, la sentenza citata ha chiarito che «Se è vero che non è sufficiente un mero sospetto della sussistenza dei presupposti previsti dalla norma, è anche vero che gli elementi concreti che devono essere evidenziati possono portare ad argomentazioni presuntive non espresse in termini di certezza: in altre parole, non deve essere dimostrato che la missiva inviata dal detenuto inciti o ordini la commissione di reati (ad esempio: che il capo mafioso detenuto con un messaggio criptico ordini un omicidio) ovvero contenga messaggi rivolti ad altri partecipi all’associazione mafiosa, così eludendo la ratio del regime di cui all’art. 41 bis ord. pen.; è sufficiente che gli elementi concreti facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura e temere che il detenuto abbia voluto trasmettere un messaggio che abbia a che fare con le “esigenze” indicate dall’art. 18 ter cit.».
Daltro canto, è legittimo che i motivi del trattenimento non vengano specificamente enunciati in quanto, diversamente, verrebbero vanificate le finalità investigative, di prevenzione e di sicurezza perseguite dalla misura (Sez. 1, n. 38632 del 23/09/2010, Rv. 248676-01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 34430 del 2026
