La gelosia può integrare l’aggravante dei motivi futili?
L’aggravante dei motivi futili comporta un aumento della pena quando un reato è commesso per uno stimolo esterno di entità talmente lieve, banale o sproporzionata da risultare assolutamente inadeguato a giustificare l’azione criminosa.
I futili motivi ispiratori della condotta dell’agente possono essere alla base di una rappresentazione soggettiva della realtà che lo ha portato ad agire in base alla gelosia, ad un impulso del tutto ingiustificato.
Ne consegue che la gelosia quale elemento integrativo dell’aggravante dei motivi futili, deve declinarsi secondo la peculiarità del singolo caso concreto.
Si intende dire, cioè, che in relazione alle singole vicende la gelosia, come espressione della volontà di possesso verso una persona, può costituire l’occasione per colpire la vittima o anche un terzo che, nella visione dell’agente, si inframmetteva fra lui e la persona da possedere, con un’azione palesemente sproporzionata rispetto ad un possibile movente, a maggior ragione se indice del carattere morboso (e quindi sproporzionato) della volontà di possesso. In tal senso la gelosia diventa espressione di uno spirito punitivo nei confronti di un terzo da lui ritenuto importuno nei confronti della ragazza, quale atteggiamento improntato ad una logica di possesso, (cit. Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 35190 del 2026: in questo senso, allora, ben può affermarsi che il motivo dell’aggressione ai danni della vittima da parte dell’imputato mancasse di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l’azione commessa, di guisa che il delitto finisce per rivelarsi alla comunità cui appartiene l’agente come fatto mosso da solo istinto criminale.
I giudici di merito, con ragionamento non censurabile, hanno ritenuto, perciò, che il fatto traesse origine da un motivo banale e spropositato rispetto al fatto commesso, tanto da integrare, appunto, l’aggravante della futilità del motivo).
