Deposito telematico. Atto di appello
Senza necessità di ripercorrere la disciplina normativa succedutasi nel tempo (per un’ampia analisi si rimanda a Sez. 5, n. 32912 del 21/07/2026, Capo, non mass.), è pacifico che a decorrere dalle date del 1 gennaio 2025 e dell’1 aprile 2025, rispettivamente fissate dall’art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, l’una in via generale e l’altra con riguardo al giudizio abbreviato, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo, l’atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico è inammissibile (cfr. Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, Rv. 289338 – 01; Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026, Motta, Rv. 289611 – 01; nonché Sez. 5, n. 32912 del 2026, cit.).
L’unica modalità consentita dagli artt. 582 e 111-bis cod. proc. pen. è il deposito mediante il “Portale Deposito Atti Penali” (c.d. PDP o portale telematico), che è l’ambiente operativo destinato ai soggetti “abilitati esterni” vale a dire ai difensori.
Impossibilità materiale di “caricare” l’appello sul portale.
Il quadro normativo di riferimento è disegnato dagli artt. 582, 111-bis, 175-bis cod. proc. pen. A mente del citato art. 582: “Salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato” (comma 1); “Le parti private possono presentare l’atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione (comma 2).
L’art. 111-bis stabilisce che: “Salvo quanto previsto dall’articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici” (comma 1). Ai commi 3 e 4 la disposizione contempla i casi di deroga, qui non in rilievo, ulteriori rispetto all’art. 175-bis cod proc. pen.
L’ art. 175-bis contempla due ipotesi di deroga all’obbligo esclusivo di deposito telematico degli atti: il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, c.d. malfunzionamento centrale (comma 1); il malfunzionamento non certificato ai sensi del comma 1, accertato e attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, c.d. malfunzionamento locale, circoscritto all’ufficio giudiziario ricevente (comma 4).
In caso di malfunzionamento certificato a livello centrale o attestato a livelloperiferico, per la durata dello stesso, «atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche» (comma 3).
Il comma 5, richiamando l’art. 175 cod. proc. pen., disciplina il modello procedimentale che le parti devono attivare quando durante il malfunzionamento, centrale o periferico, scade un termine previsto a pena di decadenza e, per caso fortuito o forza maggiore, si sono trovate nell’impossibilità redigere l’atto e depositarlo ai sensi del comma 3.
Malfunzionamenti del sistema
Sorge, inoltre, la necessità di stabilire se e in quali limiti vi sia spazio per assegnare rilievo anche a malfunzionamenti del sistema, concretamente verificatisi, ma non certificati, né attestati.
La possibilità di far valere malfunzionamenti diversi da quelli tipizzati deve trovare fondamento in una norma processuale, non potendo essere frutto di creazione ad opera dell’interprete.
La norma di riferimento è l’art. 175 cod. proc. pen. che si pone come disposizione generale, suscettibile di applicazione in casi diversi da quelli cui è dedicata la norma speciale dell’art. 175-bis cod. proc. pen., che non presenta carattere esaustivo, né esclusivo.
Lo stretto collegamento tra le due previsioni emerge: dalla loro collocazione, in successione l’una all’altra; dall’oggetto delle stesse, dal richiamo esplicito che l’art. 175-bis cod. proc. pen. fa, nel suo comma 5, all’articolo che lo precede.
In sostanza l’art. 175-bis cod. proc. pen. tipicizza due ipotesi suscettibili di preservare il diritto di impugnazione, allorché ricorrano certificazioni o attestazioni di disfunzioni del sistema di deposito telematico. E proprio in forza di riscontri di malfunzionamento ad opera delle competenti autorità pubbliche, rinuncia alla procedura dell’art. 175 cod. proc. pen., nel senso che consente di ricorrere — senza apposita istanza e necessità di ulteriore provvedimento giurisdizionale — alla diversa modalità di deposito dell’atto.
Lo stesso art. 175-bis cod. proc. pen. impone, invece, di seguire la procedura dell’art. 175 quando, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato possibile neppure il deposito non telematico.
Una volta ammessa, quindi, la riespansione dell’art. 175 cod. proc. pen. in casi diversi da quelli previsti dall’art. 175-bis cod. proc. pen., consegue che i difensori possono essere restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza per il deposito (telematico) dell’impugnazione, se provano di non averlo potuto osservare per disfunzioni del sistema — non certificate, né attestate a norma dell’art. 175-bis cod. proc. pen. — suscettibili di integrare i presupposti del caso fortuito o della forza maggiore.
Con la precisazione che l’impedimento al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione deve presentare connotazioni oggettive, e non essere riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultino condizionati da fattori esterni in termini assoluti (Sez. 6, n. 26833 del 24/03/2015, Manzara, Rv. 263841 – 01; per un’applicazione al deposito telematico cfr. Sez. 6, n. 15603 del 23/01/2026, Fusconi).
La restituzione nel termine, quindi, passa per la prova che la parte deve fornire della disfunzione — tale da integrare gli estremi del caso fortuito e della forza maggiore — e può essere ottenuta non via automatica (come avviene per l’abilitazione al deposito non telematico dell’atto analogico a norma dell’art. 175- bis, comma 3 cod. proc. pen.), ma attraverso l’instaurazione del procedimento previsto dal citato art. 175 cod. proc. pen. a mente del quale, tra l’altro, la richiesta va presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.
Va pertanto affermato che l’art. 175-bis cod. proc. pen. non esaurisce le ipotesi nelle quali le disfunzioni dei sistemi informatici incidono sull’esercizio del diritto di impugnazione, ma disciplina i casi di malfunzionamento certificato o attestato che consentono, in via automatica e senza necessità di attivare un apposito procedimento, il deposito dell’atto con modalità non telematiche. Le disfunzioni non riconducibili alle ipotesi tipizzate dalla norma possono rilevare ai fini della restituzione nel termine prevista dall’art. 175 cod. proc. pen. ove sia dimostrato che integrino gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore.
E’ bene chiarire che la normativa in rassegna non confligge con le norme costituzionali e sovranazionali.
Rispetto all’art. 3 Cost., occorre affermare che alla medesima parte processuale (rappresentata da imputato e difensore) è sempre riconosciuta sia la facoltà di deposito degli atti tramite portale (quando ad operare sia il difensore) sia di deposito dell’atto analogico in cancelleria (quando all’adempimento proceda l’imputato personalmente).
Ed è proprio questo che garantisce particolare tutela alla parte impugnante, giacché, come osserva la Corte costituzionale nella sentenza n. 77 del 2026, consentire all’interessato di presentare personalmente l’impugnazione, con le tradizionali modalità cartacee, ai sensi dell’art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen. (così come la possibilità che l’imputato detenuto o internato presenti impugnazioni con atto ricevuto dal direttore della struttura, ai sensi dell’art. 123, comma 1, cod. proc. pen.), depone ulteriormente nel senso di escludere che la disciplina transitoria «sacrific[hi] in maniera sproporzionata il diritto di difesa dell’interessato in nome di un irragionevole formalismo».
Circa l’art. 6 CEDU, l’opzione ermeneutica qui ribadita — che sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa con modalità diversa dal deposito telematico di cui all’art. 111-bis cod. proc. pen. — è espressione di una scelta legislativa non irragionevole, che risponde a finalità di semplificazione, razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali e, in effetti, «compete al legislatore ordinario individuare le modalità di presentazione dell’impugnazione, non dovendosi necessariamente ritenere preferibile un’opzione rispetto a un’altra, purché la scelta non sia irragionevole o pregiudizievole» (così Sez. 2, n. 9827 del 2026, cit.).
Essa inoltre è conforme all’interpretazione letterale ai sensi dell’art. 12 delle preleggi; non confligge con il “diritto di accesso” alla giustizia tutelato dall’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e non lede il principio del favor impugnationis (cfr. Sez. 2, n. 9827 del 2026, cit.).
Quest’ultima pronuncia ha osservato condivisibilmente che: «secondo la giurisprudenza della Corte EDU, una limitazione all’accesso alla giustizia può essere compatibile con l’art. 6 CEDU, se supera un test articolato in più punti. In primo luogo, occorre stabilire se la restrizione dell’accesso alla giustizia persegua un fine legittimo, e poi si deve valutare la proporzionalità della stessa restrizione.
Nella valutazione della proporzionalità della restrizione, la Corte procede ad un esame in concreto, prendendo in considerazione tre fattori: a) la prevedibilità della restrizione; b) la responsabilità – in capo al ricorrente o alle autorità – degli eventuali errori procedurali che abbiano impedito l’accesso alla giurisdizione superiore; c) se la restrizione applicata riveli un “formalismo eccessivo” (Corte EDU, Grande Camera, 05/04/2018, Zubac c. Croazia, § 80- 86; Corte EDU, 28/10/2021, Succi c. Italia, § 71-72; Corte EDU, 09/06/2022, Xavier Lucas c. Francia, § 42-44).
Con particolare riguardo alla proporzionalità della restrizione dell’accesso alla giustizia, va rimarcata (sulla scia di Sez. 5, n. 32912 del 2026, cit.) la prevedibilità della restrizione medesima, intervenuta in forza di una disciplina transitoria «che ha scandito gradualmente l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di deposito telematico degli atti» (Sez. 2, n. 9827/2026, cit.); ed ha trovato espressione tramite decreti del Ministro della giustizia (espressamente contemplati dalla legge e pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero), ossia tramite «atti generali, pubblic[i] e facilmente accessibil[i] anche da fonti aperte […] sicché non potrebbe invocarsi una presunta difficoltà di reperimento, trattandosi di informazioni strutturate, stabili e da tempo note agli operatori del settore» (così Sez. U, n. 6565 del 11/12/2025, dep. 2026, Messina).
La citata pronuncia Sez. U Messina ha ribadito che la conformità al principio del giusto processo ex art. 111, comma 1, Cost., va apprezzata «sotto il profilo della prevedibilità, ex ante, delle modalità e delle forme di accesso al giudice»; ha, infine, richiamato l’interpretazione dell’art. 6 CEDU sotto l’aspetto del diritto di accesso alla giustizia, osservando che «la Corte EDU, nel segnalare, da un lato, la necessità che, nell’applicare le norme procedurali, i tribunali evitino un eccesso di formalismo che pregiudicherebbe l’equità del procedimento, dall’altro lato, ha, però, sottolineato che un’eccessiva flessibilità porterebbe, inevitabilmente e inaccettabilmente, a sopprimere le stesse condizioni procedurali stabilite dalle leggi, così arrecando un evidente vulnus al principio di legalità processuale» (Sez. U, n. 6565/2025, dep. 2026, cit., che ha argomentato sulla scorta di Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c. Italia; Trevisanato c. Italia, 15/09/2016; Mortie c Francia, 31/07/2001; Garcia Manibardo c. Spagna, 15/02/2000; Lawyer Partners a.s. c. Slovacchia, 16/06/2022; Xavier c. Francia, 09/06/2022; Zubac c. Croazia del 05/04/2018).
Le Sezioni Unite hanno così compendiato i princìpi enunciati dalla Corte di Strasburgo: «a) il diritto di accesso a un tribunale deve essere “concreto ed effettivo”, ma non assoluto, nel senso che esso è soggetto a limitazioni implicitamente ammesse, in quanto richiede, per definizione, una regolamentazione da parte dello Stato, che gode a tale riguardo di un certo margine di apprezzamento; b) le restrizioni applicate non possono, in ogni caso, limitare l’accesso al singolo individuo in modo tale o a tal punto che il diritto risulti leso nella sua stessa sostanza; c) dette limitazioni sono conciliabili con l’articolo 6 § 1 CEDU soltanto se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito», da valutarsi in ragione dei seguenti fattori: i) la sua prevedibilità per l’interessato; ii) la questione se il ricorrente abbia dovuto sostenere un onere eccessivo a causa degli errori eventualmente commessi nel corso del procedimento; iii) la questione se tale restrizione sia intrisa di eccessivo formalismo» (ivi).
Infine, la lettura qui espressa trova conforto nella giurisprudenza costituzionale e, in particolare, in Corte cost. n. 77 del 2026, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 87-bis, commi 7, lettera c), e 8, d. lgs. n. 150 del 2022 (sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) nella parte in cui il combinato disposto di esse «sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall’indirizzo assegnato all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione».
La Consulta, richiamando la propria giurisprudenza (cfr. Corte cost. n. 146 del 2025, n. 76 del 2025, n. 39 del 2025, n. 148 del 2021 e n. 75 del 2019), ha ribadito che «il legislatore non è tenuto ad assicurare tutela al diritto di difesa in tutti i casi con le medesime modalità e con i medesimi effetti, ben potendo differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità della fattispecie da regolare, a condizione che non vengano imposti oneri e modalità tali da rendere “impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale”» (Corte cost. n. 77 del 2026). Ed ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU relativa all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, il diritto all’impugnazione (quale «parte essenziale» del «diritto all’accesso a un giudice che sia «pratico ed effettivo» e non «teorico o illusorio»), non è tuttavia «incondizionato e può essere soggetto a limitazioni, ben potendo gli Stati prevedere specifiche condizioni di ammissibilità dei ricorsi», purché le limitazioni applicate non restringano l’accesso del singolo al tribunale in modo o in misura tale da comprometterne l’essenza stessa, perseguano uno scopo legittimo e siano proporzionate rispetto a tale scopo (cfr. spec. Corte EDU, Grande camera, 05/04/2018, Zubac c. Croazia, parr. 77 e 78), ravvisando «la violazione della garanzia convenzionale in relazione a formalismi eccessivi relativi ai requisiti di atti di impugnazione».
Il Giudice delle leggi, in maniera convergente con la giurisprudenza di legittimità, ha pure osservato che la disciplina transitoria (adottata nelle more dell’avvio dell’operatività del portale del processo penale telematico) è funzionale alla traduzione in atto «di una scelta di sistema compiuta dalla legge processuale penale italiana, che si è ormai incamminata sulla via della digitalizzazione dell’intero processo penale, sul modello di quanto già accaduto per i processi civile e amministrativo (nonché per lo stesso giudizio costituzionale)», volta a incidere sull’«eccessiva durata dei procedimenti penali nel nostro Paese […] in attuazione del principio della ragionevole durata dei processi – fondato, assieme, sull’art. 111, secondo comma, Cost. e sull’art. 6, paragrafo 1, CEDU –, che [è] “connotato identitario della giustizia del processo” (sentenza n. 116 del 2023, punto 6.1. del Considerato in diritto; sentenza n. 74 del 2022, punto 5.1. del Considerato in diritto)» e, dunque, costituisce una finalità legittima (Corte cost. n. 77 del 2026).
Ancora, ha evidenziato la prevedibilità della sanzione di inammissibilità (con riguardo alle norme sottoposte al suo vaglio, relative all’erroneità dell’indirizzo di posta elettronica cui inviare l’atto di impugnazione via PEC, ma con considerazioni valevoli anche per la disciplina che qui rileva) perché «chiaramente stabilita dalla legge» e fondata pure sul provvedimento del DGSIA che individua tali indirizzi, ossia su un «atto generale, pubblico e accessibile mediante internet, sì da consentire a qualsiasi difensore di acquisirne conoscenza, e pertanto agevolmente prevedibile per gli interessati»; e ha escluso che ricorra un sacrificio sproporzionato del diritto di difesa dell’interessato in nome di un irragionevole
formalismo (ivi), valorizzando al riguardo pure la permanente possibilità dell’imputato di presentare personalmente l’impugnazione in forma cartacea ai sensi dell’art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 33829 del 2026
