Romance scam
Romance scam o c.d. truffa sentimentale viene punita come reato di truffa aggravata di cui all’art. 640 e 61 n.7 cod.pen. (cit. Cass., Sez. 2, sentenza n. 11336/2022 con riguardo la qualificazione giuridica del reato ex art. 640 e 61 n.7 cod.pen., come risulta da molteplici elementi di fatto, osservando che l’imputato ha prospettato alla persona offesa la possibilità di una vita in comune in un immobile che sarebbe dovuto divenire residenza familiare, e che per questo si è fatto consegnare la somma corrispondente alla metà del valore dell’immobile, quando in realtà non aveva alcuna intenzione di acquistarlo).
La Corte di Cassazione penale che, con la sentenza del 6 giugno 2019, n. 25165, ha stabilito che in tema di reati contro il patrimonio, integra il reato di truffa la condotta perpetrata da chi simula sentimenti d’amore “con ulteriori e specifici elementi idonei ad avvolgere la psiche del soggetto passivo in modo da assumere l’aspetto della verità ed a trarre in errore la vittima“
Pertanto, tali comportamenti ingannevoli e illusori possono essere inquadrati negli artifici e raggiri di cui all’art. 640 cod.pen. sotto forma di “menzogna“, inteso tale termine come un fatto attraverso il quale si crea una suggestione che tende ad insinuare nella mente della stessa parte offesa un erroneo convincimento su una situazione che non ha riscontro nella realtà (Cass.42719/2010 Rv. 248662: “Integra l’elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro“), ed è teso ad indurre in errore la parte offesa al fine di procurarsi un profitto, per cui gli atti compiuti integrano proprio quell’avvolgimento psichico che è elemento costitutivo del delitto in esame.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che «non si intende affermare la rilevanza penale di condotte ingannatorie riguardanti i sentimenti provati, inducenti di per sé a compiere atti dispostivi pregiudizievoli, quanto piuttosto l’illiceità di comportamenti che sfruttando la situazione di debolezza della vittima, nella specie coinvolta in una relazione sentimentale, hanno dato luogo a falsi motivi, determinanti la scelta patrimoniale del disponente».
