Colloqui riservati e intimi
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 emessa il 26 gennaio 2024, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 18 ord. pen. «nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia».
Secondo la Consulta, la prescrizione del controllo a vista sullo svolgimento del colloquio del detenuto con le persone a lui legate da stabile relazione affettiva, in quanto disposta in termini assoluti e inderogabili, si risolve, innanzitutto, in una compressione sproporzionata e in un sacrificio irragionevole della dignità della persona e, pertanto, in una violazione dell’art. 3 Cost., «sempre che, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, non ricorrano in concreto ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né sussistano, rispetto all’imputato, specifiche finalità giudiziarie » (punto 4.1 della sentenza).
Ulteriori profili di illegittimità costituzionale sono stati ravvisati con riferimento agli articoli art. 27, terzo comma, 3, 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’art. 8 Convenzione EDU; in particolare, quanto al contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost., il Giudice delle leggi ha osservato che una pena che impedisce al condannato di esprimere una normale affettività con il partner si traduce in un pregiudizio nelle relazioni nelle quali si svolge la sua personalità, che va incontro ad un progressivo impoverimento fino alla disgregazione che rischia di rivelarsi inidonea alla finalità rieducativa cui deve necessariamente tendere il trattamento penitenziario.
L’inderogabilità della prescrizione del controllo a vista sullo svolgimento dei colloqui è stata anche ritenuta in contrasto anche con l’art. 8 CEDU, sotto il profilo del difetto di proporzionalità con le sue, pur legittime, finalità, compromettendo il diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dal § 1 dell’art. 8 CEDU medesimo, senza che sia verificabile in concreto, agli effetti del successivo § 2, la necessità della misura restrittiva per esigenze di difesa dell’ordine e prevenzione dei reati.
Sotto tale profilo, va incidentalmente osservato che la Corte europea, nell’escludere che la Convenzione imponga agli Stati contraenti di prevedere le visite a lungo termine, non essendovi un european consensus in tema ed essendo la materia rimessa alla discrezionalità degli Stati, ha però affermato la necessità della previsione per legge del divieto e di un bilanciamento tra l’interesse dell’autorità a vietare le visite intime e dall’altro lato i diritti dei detenuti convenzionalmente protetti, un bilanciamento che come di consueto è rimesso in prima battuta alle autorità nazionali in considerazione delle peculiarità dei vari ordinamenti e della loro prossimità al caso concreto, ma è comunque sottoposto al controllo europeo di proporzionalità dell’ingerenza statuale (sulla base di principi affermati con nettezza soprattutto nella pronuncia Ciorap c. Moldavia del 19 giugno 2007 (n. 12066/02)).
Posizioni rispetto alle quali la pronuncia della Consulta si è posta, di fatto, in una prospettiva più avanzata, con la quale, nel consentire le visite intime in linea generale (salvo che per i regimi detentivi speciali), ha ricondotto in modo definitivo le visite in discorso ai diritti della persona (al di fuori in quanto tali da ogni logica premiale), affermando en passant che “è comunque necessario che sia assicurata la riservatezza del locale di svolgimento dell’incontro, il quale, per consentire una piena manifestazione dell’affettività, deve essere sottratto non solo all’osservazione interna da parte del personale di custodia -che dunque vigilerà solo all’esterno-, ma anche allo sguardo degli altri detenuti e di chi con loro colloquia”), ed infine prevedendo le sole eccezioni dettate da ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina o da ragioni giudiziarie.
Difatti, in primo luogo, ha ritenuto elemento ostativo allo svolgimento dei colloqui il dato della pericolosità del detenuto; a tale proposito, in uno specifico passaggio della sentenza n.10 del 2024, il giudice delle leggi – nel delineare in concreto i necessari presupposti per la concessione dei colloqui riservati (punto 7 del “considerato in diritto”) – ha, a tale proposito, sottolineato che «Possono quindi rilevare in senso ostativo – non soltanto la pericolosità sociale del detenuto, ma anche – irregolarità di condotta e precedenti disciplinari, in una valutazione complessiva che appartiene in prima battuta all’amministrazione e in secondo luogo al magistrato di sorveglianza, sulla base del modulo ordinario di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lettera b), ordin. penit.».
In ordine alla relativa tematica, la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato, all’esito della suddetta pronuncia di illegittimità costituzionale, che la richiesta di colloqui “intimi” può specificamente essere rigettata per ragioni di sicurezza, per esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, per il comportamento non corretto dello stesso detenuto, o per ragioni giudiziarie, in caso di soggetto ancora imputato (Sez. 1, n. 8 del 11/12/2024, dep. 2025, Rv. 288166 – 01).
Conseguendone che, a fondamento del diniego, quindi, devono porsi non valutazioni astratte sulla capacità a delinquere del detenuto, desunte, in via esclusiva, dal suo curriculum criminale, dalle pendenze giudiziarie e dalla gravità dei reati in esecuzione, bensì un giudizio prognostico sul pericolo attuale, desunto da elementi fattuali concreti, che il colloquio oggetto di autorizzazione – tenuto conto del pregresso comportamento carcerario di colui che dovrà beneficiarne e di tutte le altre informazioni acquisite sia sulla sua personalità sia sui rapporti con la persona da incontrare – possa frustare specifiche esigenze di sicurezza o, comunque, incidere negativamente sul mantenimento dell’ordine e della disciplina all’interno dell’istituto.
Mentre nei confronti dei detenuti imputati, quindi sottoposti a misura cautelare di tipo detentivo, rilevano, come per i colloqui ordinari, quali condizioni ostative, oltre a quelle appena esaminate, specifiche finalità giudiziarie legate ai procedimenti penali ancora pendenti nei loro confronti (Sez. 1, n. 11603 del 05/03/2026, Rv. 289680 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 4 sentenza n. 23129 del 2026
