Prova dichiarativa raccolta in sede d’incidente probatorio
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, già chiarito che la prova dichiarativa raccolta in sede d’incidente probatorio, con anticipazione del contraddittorio, pur se inserita nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, comma 1 lett. e) non è, per ciò solo, utilizzabile in sede di successivo giudizio.
Tale effetto di utilizzabilità dipende, infatti, dal contegno processuale tenuto dalle parti o dalla esistenza di deroghe “a monte” alla disciplina ordinaria (si veda l’art. 190-bis cod. proc. pen.) dipendenti dal fatto di reato per cui si procede. È stato opportunamente evidenziato come l’anticipazione del contraddittorio davanti al giudice per le indagini preliminari, «se da un lato garantisce circa le modalità di raccolta delle dichiarazioni (in virtù di un pericolo di dispersione o di inquinamento della fonte, come risulta dalle ipotesi di cui all’art. 392, comma 1 cod. proc. pen.), dall’altro rappresenta indubbiamente un vulnus al principio di immediatezza, intesa come assenza di “mediazioni” tra il soggetto giudicante che assiste all’atto con rilievo probatorio e il soggetto chiamato a valutarne la persuasività ai fini del decidere» (Sez. 1, n. 21731 del 20/02/2019, Alabi Kumbayo Gratien, RV. 275895).
Da ciò, come è noto, deriva la disciplina di legge di cui all’articolo 511, comma 2, ccd. proc. pen., ove si afferma che, pur trattandosi di atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento «la lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo».
L’interpretazione letterale della locuzione normativa – si è spiegato nel citato arresto – porta a ritenere che (salve le deroghe di legge) la lettura diventa strumento acquisitivo, con sacrificio della “immediatezza“, solo quando: i) l’esame non ha luogo perché divenuto impossibile, essendosi concretizzato quel pericolo che aveva giustificato l’anticipazione probatoria; ii) l’esame non ha luogo perché nessuna delle parti lo richiede, con contegno processuale definibile in termini di accordo, espresso o tacito, alla utilizzabilità piena dei verbali raccolti in sede di inddente probatorio. (In tale direzione si vedano Corte Cost. n. 198 del 1994; Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2017, Aracu, Rv. 270366). Diversa è, in chiave derogatoria, la disciplina di legge ove ricorrano le ipotesi – tassative – di cui all’art. 190 bis cod. proc. pen. (si procede per uno dei reati indicati nel corpo dell’art. 51 co.3 bis o per una delle ipotesi descritte al comma 1-bis del medesimo articolo 190 bis), norma che facoltizza la lettura dei verbali dichiarativi raccolti in sede di incidente probatorio senza nuova citazione della fonte e prescindendo dall’accordo tra le parti (ferma restando la doverosità dell’esame se chiesto su circostanze diverse e la facoltà del giudice, in ogni caso, di ammetterlo ove ritenuto necessario).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 29291 del 2023
