Impugnazione della parte civile
E’ ammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione pronunciata in secondo grado sull’appello proposto soltanto dall’imputato?
Il rapporto processuale civile d’impugnazione trova, invero, la sua ragione d’essere sia nella volontà della parte, la quale deve essere costantemente attiva nel formulare le proprie domande (artt. 82 e 538-539 cod. proc. pen.) al fine di tutelare nel modo più completo possibile la propria posizione, sia nell’interesse al gravame, fondamento unico per determinare la prosecuzione del giudizio negli ulteriori gradi.
Dal che deriva che la parte civile, la quale voglia ottenere una modifica della sentenza di condanna di primo grado nella parte in cui sono state rese statuizioni in senso sfavorevole alle proprie pretese civilistiche, deve proporre rituale impugnazione. Con la conseguenza per cui l’omessa tempestiva impugnazione ad iniziativa della parte civile contro la decisione di condanna di primo grado, sfavorevole ai suoi interessi, comporta la consumazione del relativo diritto e la conseguente acquiescenza alla sentenza, che ha acquistato sul punto autorità di cosa giudicata, ai sensi dell’art. 329 cod. proc. civ.: no -ma che, nel processo civile, disciplina l’acquiescenza prestata dalla parte titolare del diritto di impugnazione alla decisione e di sicura applicazione anche quando l’azione civile sia incidentalmente inserita nel processo penale.
A siffatta ricostruzione, coerente con il sistema delle preclusioni processuali correlate all’effetto devolutivo delle impugnazioni, non osta il principio dell’immanenza della costituzione della parte civile, decisivo essendo il rilievo che la partecipazione della parte civile alle fasi successive alla prima, anche se questa non ha proposto una sua impugnazione, può espletarsi solo nell’ambito dei diritti azionati e fatti successivamente valere nel rispetto di tutte le altre norme e dei principi che disciplinano le impugnazioni.
Questi ultimi principi non sono affatto superati dalla regola dell’immanenza della costituzione della parte civile, ma con essa anzi si armonizzano nei limiti indicati.
In particolare, non trova – in caso di acquiescenza all’impugnazione – applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001, secondo cui il giudice di appello che, su impugnazione del solo pubblico ministero, condanni l’imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria: la situazione processuale qui in esame è, invero, del tutto diversa poichè, in presenza del gravame proposto esclusivamente dall’imputato contro la decisione di condanna, il giudice di appello non poteva certamente avvalersi dello stesso principio dell’immanenza per superare i principi tassativi che regolano le impugnazioni e, quindi, ritenersi investito dell’obbligo di pronunciarsi comunque, pur in assenza di gravame della parte civile, sulle pretese civilistiche di quest’ultima, le quali erano state negate dalla sentenza di condanna di primo grado, ma non avevano ormai alcun diritto di cittadinanza in presenza, peraltro, di una decisione assolutoria di secondo grado che ha riformato radicalmente quella resa in primo grado.
Deve essere, pertanto, qui ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione pronunciata in secondo grado sull’appello proposto soltanto dall’imputato (V. Sez. 4, n. 46770 del 19/11/2009, P., Rv. 245995).
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 25759 del 2022
