Capacità a testimoniare del minore
Punto di partenza è la nozione di capacità a rendere testimonianza, ai fini della individuazione degli elementi rilevanti per la sua esclusione. Univoco risulta l’orientamento giurisprudenziale in proposito. Precisamente, secondo la giurisprudenza, l’idoneità a rendere testimonianza implica la capacità di comprensione delle domande e di adeguamento delle risposte, in uno ad una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizione ed alla piena coscienza di riferirne con verità e completezza; con la conseguenza che non ogni comportamento contraddittorio, ma soltanto una situazione di abnorme mancanza nell’escutendo di ogni consapevolezza in relazione all’ufficio ricoperto determina l’obbligo per il giudice di disporre accertamenti sulla sua idoneità a testimoniare, né questi devono necessariamente avere natura tecnica, ben potendo essere effettuati da parte di soggetti “qualificati” (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, Rv. 284670 – 02; Sez. 1, n. 6969 del 12/09/2017, dep. 2018, S., Rv. 272605-01, e Sez. 2, n. 3161 del 11/12/2012, dep. 2013, F., Rv. 254537-01). Va inoltre aggiunto che, a norma dell’art. 196 cod. proc. pen., la capacità a testimoniare è presunta, perché riconosciuta ad ogni persona (cfr. comma 1), e gli accertamenti sull’esistenza di tale capacità, quand’anche disposti prima dell’esame testimoniale, non precludono l’assunzione della testimonianza.
Premesso che l’accertamento della capacità a testimoniare, diretto ad appurare se il teste minore vittima di reati sessuali sia in grado di percepire la realtà e riferire sui fatti di cui è a conoscenza senza influenze dovute a patologie, deve essere distinto dalla valutazione di attendibilità, che riguarda, invece, la veridicità del narrato (Sez. 3, n. 15207 del 26/11/2019 Ud. (dep. 15/05/2020 ) Rv. 278780 – 01), va poi ribadito il principio secondo cui in tema di violenza sessuale nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non determina l’inattendibilità della testimonianza della persona offesa, non essendo tale accertamento indispensabile ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità (Sez. 3, n. 8541 del 18/10/2017, dep. 2018, Rv. 272299 – 01); in ogni caso, ove invece si renda necessario, la scelta del metodo scientifico da utilizzare per valutare la capacità a testimoniare è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivata (Sez. 3, n. 44289 del 18/06/2019, Rv. 277260 – 01).
Si deve, altresì, considerare chela valutazione della attendibilità della persona offesa di reati sessuali, anche se minorenne, è compito esclusivo del giudice, che deve procedere direttamente all’analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell’esistenza di riscontri esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consulenti tecnici, cui non è delegabile tale verifica, ma solo l’accertamento dell’idoneità mentale del teste, diretta ad appurare se questi sia stato capace di rendersi conto dei comportamenti subiti, e se sia attualmente in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche (Sez. 3, n. 189 del 12/11/2020, dep. 2021, Rv. 280824 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 31913 del 2026
