Dolo eventuale e tentativo. Responsabilità del concorrente
Compatibilità tra dolo eventuale e tentativo con riguardo alla posizione del concorrente
L’incompatibilità tra tentato omicidio e dolo eventuale è in realtà riferibile alla fattispecie monosoggettiva o all’esecutore materiale nel caso del concorso di persone.
La prospettazione confonde il piano attinente alla volontà dolosa dell’autore materiale dell’accoltellamento, che è incontestatamente ricostruita in termini di dolo diretto, con il piano attinente al titolo della responsabilità del concorrente.
L’incompatibilità tra dolo eventuale e tentativo riguarda unicamente il dolo dell’autore dell’azione tipica e non la posizione del concorrente, il quale risponde del delitto tentato voluto dal correo ai sensi dell’art. 110 cod. pen., se anch’egli aveva condiviso, sebbene solo come accettazione, la previsione dell’evento, ovvero ai sensi dell’art. 116 cod. pen., se l’evento non era stato né voluto, né accettato, ma era solo prevedibile.
La giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che «In tema di concorso di persone nel reato, il concorrente non esecutore materiale, diversamente dall’autore della condotta tipica, risponde del delitto tentato anche se l’evento sia stato da lui voluto non con dolo diretto, ma con dolo eventuale» (Sez. 1, n. 37764 del 29/10/2025, Bertucci, Rv. 288877 – 03; conformi Sez. 1, n. 22007 del 30/04/2025, Uccello, Rv. 288176 – 01; Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, dep. 2012, Camko, Rv. 251849 – 01; Sez. 6, n. 6214 del 05/12/2011, dep. 2012, Mazzarella, Rv. 252405 – 01; Sez. 1, n. 7350 del 12/06/1991, Ventura, Rv. 187758-01).
Ed invero, nel caso in cui uno dei concorrenti sia sorretto da dolo eventuale nel reato che altro concorrente ha commesso con dolo diretto, il reato più grave è stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata e, nonostante la previsione, è stato egualmente accettato il rischio del suo verificarsi; il che comporta l’applicazione della responsabilità concorsuale nella ipotesi piena, e non in quella attenuata del concorso anomalo (cfr. Sez. 6, n. 20667 del 12/02/2008, Scambia, Rv. 240060 – 01, in motivazione).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 34090 del 2026
