Un solo colpo di coltello alla vittima. Dolo omicidiario
Sussiste il dolo omicidiario qualora l’agente abbia assestato un solo colpo di coltello alla vittima, dopo il quale si è rapidamente allontanato dal luogo dell’aggressione?
Occorre fare corretta applicazione dei principi da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della distinzione del reato di lesione personale da quello di tentato omicidio circa la prova del dolo omicida, desumibile dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma impiegata, dalle modalità dell’atto lesivo (Sez. 1, n. 24173 del 5/4/2022, Rusu, Rv. 283390 – 01; Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257881 – 01).
Non è possibile procedere all’inquadramento del fatto entro i confini segnati dagli artt. 56 e 575 cod. pen. la circostanza che in concreto un solo colpo di coltello abbia raggiunto la vittima.
È principio consolidato quello secondo cui la mancata inflizione di più pugnalate non esclude la configurabilità del dolo omicida, ove sia accertato che, per le modalità operative e per lo strumento utilizzato, l’azione era idonea a causare la morte della vittima e tale evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontà dell’agente (nel caso di specie, l’intervento di un insegnante che allertò tempestivamente i soccorsi all’alunno ferito) (Sez. 1, n. 32891 dell’8/7/2025, Molisso, Rv. 288550 – 01; Sez. 1, n. 45332 del 2/7/2019, Pesce, Rv. 277151 – 01).
Sul punto trova conferma la regola di giudizio in base alla quale la sussistenza del dolo nel delitto di tentato omicidio può desumersi dalle peculiarità intrinseche dell’azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni regole di esperienza. Tale prova ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei a esprimere il fine perseguito dall’agente: sicché ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’animus necandi assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava all’imputato ex ante, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012 – 01; Sez. 1, n. 35006 del 18/4/2013, Polisi, Rv. 257208).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 35190 del 2026
