Il concetto giuridico di abnormità è stato più volte delineato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 40984 del 22/03/2018; Sez. U., n. 20569 del 18/01/2018; Sez. U., n. 21243 del 25/03/2010; Sez. U., n. 25957 del 26/03/2009; Sez. U., n. 5307 del 20/12/2007; Sez. U., n. 22909 del 31/05/2005; Sez. U., n. 19289 del 25/02/2004; Sez. U., n. 28807 del 29/05/2002; Sez. U., n. 34536 del 11/07/2001; Sez. U., n. 4 del 31/01/2001; Sez. U., n. 33 del 22/11/2000; Sez. U., n. 26 del 24/11/1999; Sez. U., n. 17 del 10/12/1997; Sez. U., n. 11 del 09/07/1997).
Secondo le più risalenti pronunce, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Dunque «l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo» (da Cass., Sez. U., n. 26 del 1999).
Questo principio è stato affinato e precisato dalla giurisprudenza successiva, la quale, per delimitarne la portata, fa perno sulla sussidiarietà della categoria della abnormità, da interpretare restrittivamente per non violare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione. In particolare, si afferma che l’atto può essere dichiarato abnorme «quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile; c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall’ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile» (Cass., Sez. U., n. 22909 del 2005). Sul punto, Cass., Sez. U., n. 5307 del 2007 ha specificato che, «alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell’abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica».
La pronuncia più significativa è costituita da Cass., Sez. U, n. 25957 del 2009 secondo la quale non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis C.p.P., in realtà ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso. L’abnormità – si ribadisce – è ravvisabile soltanto in mancanza di ulteriori strumenti di gravame lato sensu offerti dal sistema processuale per rimediare con prontezza all’anomalia della pronuncia giudiziale; di qui il corollario che non sarebbe conforme al sistema, per le caratteristiche di assoluta atipicità e residualità del fenomeno, dilatare il concetto di abnormità per impiegarlo in modo improprio al fine di far fronte a situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadrabili né diversamente rimediabili. In altri termini, l’abnormità, più che rappresentare un vizio dell’atto in sé, integra sempre e comunque uno «sviamento dalla funzione giurisdizionale», non rispondendo, dunque, al modello previsto dalla legge, ma collocandosi al di là del perimetro entro il quale è riconosciuto dall’ordinamento, sia che si tratti di un atto strutturalmente “eccentrico” rispetto a quelli positivamente disciplinati, sia che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma “utilizzato” al di fuori dell’area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell’iter procedimentale, quale esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto).
Logico corollario di tali premesse è che l’abnormità funzionale e quella strutturale non costituiscono manifestazioni ontologicamente distinte ed eterogenee, ma si saldano nell’ambito di un fenomeno unitario, caratterizzato dalla carenza o dalla assenza di potere del giudice che ha adottato il provvedimento.
Non costituisce, invece, elemento caratterizzante l’abnormità la regressione del procedimento, nel senso di “ritorno” dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari, atteso che anche l’esercizio legittimo dei poteri del giudice può comportare siffatta regressione, onde, in tal caso, si è in presenza di un regresso “consentito“, anche se i presupposti che legittimano l’emanazione del provvedimento siano stati ritenuti sussistenti in modo errato, configurandosi in detta evenienza un atto illegittimo, ma non abnorme.
La più recente Cass., Sez. U., n. 20569 del 2018 dà seguito a tale linea interpretativa, sottolineando il carattere di eccezionalità della categoria dell’abnormità e la sua funzione derogatoria rispetto al principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione, sancito dall’art. 568 C.p.P., mantenuto inalterato nel suo testo anche dopo la riforma introdotta con la Legge 23 giugno 2017, n. 103, e rispetto al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell’art. 177 C.p.P.: dunque, una categoria concettuale «riferibile alle sole situazioni in cui l’ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti».
Da tale carattere di eccezionalità e residualità viene fatta discendere la necessità di distinguerne l’ambito concettuale dalle anomalie irrilevanti perché innocue, in quanto l’atto, pur esorbitante dagli schemi legali o compiuto per finalità diverse da quelle che legittimano l’esercizio della funzione, sia «superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l’interesse alla sua rimozione». Analoga necessità di demarcazione si coglie rispetto alle ipotesi in cui l’atto contrasti con singole disposizioni processuali, presidiate dalla sanzione della nullità: in questo ambito, infatti, «la violazione sussistente non travalica nell’abnormità se l’atto non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento», onde va escluso che possa invocarsi la categoria dell’abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità, «perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall’art. 568, comma 1, C.p.P.».
Dunque, dalla delineata evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite si possono trarre due conclusioni: una più generale, nel senso che la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l’ambito di applicazione della categoria dell’abnormità, in particolare evidenziando, per la sua configurabilità, la necessità di una stasi processuale; una più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fini dell’abnormità si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero.
Corte di Cassazione Sez. U. n. 10728 Anno 2022