Aborto eugenetico
Preliminarmente occorre affermare che il nostro ordinamento tutela l’embrione fin dal concepimento e che può parlarsi di un “diritto a nascere sani“, ma detta locuzione va intesa nella sua portata positiva e non negativa.
Il “diritto a nascere sani” significa solo che, sotto il profilo privatistico della responsabilità contrattuale, extracontrattuale, e da “contatto sociale” (cfr. Cass. N. 589/1999), nessuno può procurare al nascituro lesioni o malattie (con comportamento omissivo o commissivo colposo o doloso), e, sotto il profilo – in senso lato – pubblicistico, che siano predisposti quegli istituti normativi o quelle strutture di tutela, di cura ed assistenza della maternità, idonei a garantire, nell’ambito delle umane possibilità, la nascita sana.
Non significa invece, come ritengono i ricorrenti, che il feto, che presenti gravi anomalie genetiche, non deve “essere lasciato nascere“.
Infatti non esiste nel nostro ordinamento l’aborto eugenetico.
Esso inoltre non esiste né come un diritto della gestante né come un diritto del nascituro, per quanto da far valere successivamente alla nascita, sotto il profilo risarcitorio per il mancato esercizio.
Infatti l’art. 4 della legge 22.5.978, n. 194 su l’interruzione volontaria della gravidanza statuisce che: “Per l’interruzione della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o la previsione di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico… o ad una struttura pubblica…“.
Espletato il procedimento di cui all’art. 5 l. n. 194/1978, la gestante può ottenere l’interruzione della gravidanza presso una delle sedi autorizzate.
L’art. 6 della legge 22.5.1978 n. 194 statuisce che:
“L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna“.
Lo scopo delle norme appare evidente. Viene consentito il sacrificio del concepito, la cui tutela la stessa legge proclama nel primo comma dell’art. 1, considerando preminente la tutela della salute fisica o psichica della madre (Cass. 8.7.1994,n. 6464; Cass.1.12.1998, n. 12195).
Proprio perché detto pericolo va valutato anche con riferimento alla salute psichica della donna e può essere determinato anche dalle rilevanti anomalie o malformazioni del feto, il che significa, ai fini della salute psichica, dalla conoscenza di queste affezioni del feto da parte della donna, assume particolare importanza che il medico, richiesto dalla gestante di essere informata delle risultanze di un’ecografia rivelatrice di gravi malformazioni del feto, adempia esattamente a detto suo obbligo di informazione (Cass. 10.5.2002, n. 6735; Cass. 1.2.1998, n. 12195; Cass. Pen. sez. VI, 18.4.1997,n. 3599).
Da quanto sopra detto consegue che i principi che emergono dalla legge 22.5.1978 n. 194 sono i seguenti:
a) L’interruzione volontaria della gravidanza è finalizzata solo ad evitare un pericolo per la salute della gestante, serio (entro i primi 90 giorni di gravidanza) o grave (successivamente);
b) trattasi di un diritto il cui esercizio compete esclusivamente alla stessa;
c) le eventuali malformazioni o anomalie del feto, rilevano solo nei termini in cui possano cagionare il danno alla salute della gestante e non in sé considerate, con riferimento al nascituro.
L’art. 1 della predetta legge, pur riconoscendo il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, e quindi all’autodeterminazione una volta intervenuto il concepimento, ricollega l’interruzione della gravidanza esclusivamente alle ipotesi normativamente previste in cui sussista un pericolo per la salute o per la vita della gestante.
Nel bilanciamento, quindi, tra il valore e la tutela della salute della donna e la tutela del concepito, la legge permette alla madre di autodeterminarsi, in presenza delle condizioni richieste e del pericolo per la sua salute, a richiedere l’interruzione della gravidanza.
Da ciò consegue che la sola esistenza di malformazioni del feto, che non incidano sulla salute o sulla vita della donna, non permettono alla gestante di praticare l’aborto.
Corte di Cassazione Civile, Sez. III, 29 luglio 2004, n. 14488
