Acque pubbliche. Riparto di competenza tra Stato e Regioni

acqueLa Suprema Corte Costituzionale con la sentenza in commento si pronuncia in merito al riparto di competenza tra Stato e Regioni in materia di “acque pubbliche”, nell’ambito del rapporto tra disposizione legislativa statale e legge regionale.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni in materia di tutela delle acque,  contenute principalmente nella Parte Terza del D.lgs. n. 152 del 2006, intitolata “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” e, in particolare, nella sua sezione II intitolata “Tutela delle acque dall’inquinamento“, sono riconducibili alla materia della “tutela dell’ambiente“, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Si tratta, infatti, “di disposizioni aventi finalità di prevenzione e riduzione dell’inquinamento, risanamento dei corpi idrici inquinati, miglioramento dello stato delle acque, perseguimento di usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e della capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e diversificate, mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità, protezione e miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico. Sono scopi che attengono direttamente alla tutela delle condizioni intrinseche dei corpi idrici e che mirano a garantire determinati livelli qualitativi e quantitativi delle acque” (sentenza n. 254 del 2009; in senso analogo, sentenza n. 246 del 2009).
Con riguardo al riparto delle attribuzioni tra lo Stato e le regioni e le province autonome in materia ambientale, va ricordato che la normativa statale riconducibile alla materia trasversale di cui all’art. 117, comma 2, lettera s), Cost. è applicabile alle regioni speciali e alle province autonome “solo laddove non entrino in gioco le competenze riconosciute dalla normativa statutaria agli enti ad autonomia differenziata: in tal caso, lo scrutinio di legittimità costituzionale deve confrontarsi con il complessivo assetto normativo delineato dagli statuti di autonomia ” (sentenza n. 212 del 2017).

Solamente in quanto la materia “tutela dell’ambiente” non sia contemplata negli statuti di autonomia, dunque, gli oggetti che non rientrano nelle specifiche e delimitate attribuzioni delle regioni ad autonomia speciale e province autonome “rifluiscono nella competenza generale dello Stato nella suddetta materia, la quale implica in primo luogo la conservazione uniforme dell’ambiente naturale, mediante precise disposizioni di salvaguardia non derogabili in alcuna parte del territorio nazionale” (sentenza n. 387 del 2008, nonché, analogamente, sentenze n. 288 del 2012 e n. 151 del 2011).

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 229 ANNO 2017

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