Aggravante dell’esposizione alla pubblica fede in relazione al furto di energia elettrica
Nella giurisprudenza di legittimità con riguardo all’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede in relazione al furto di energia elettrica è stato chiarito che non integra la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede la condotta dell’agente che abbia manomesso il circuito di misurazione di energia elettrica posto a servizio della sua abitazione ed ubicato all’interno dell’androne del palazzo, poiché la manomissione non è stata facilitata dalla particolare posizione del contatore, quanto, piuttosto, dalla diretta disponibilità dello strumento da parte dell’agente (Cass., Sez. 5 n. 32804 del 13/05/2022).
Invero, la ratio dell’aggravamento della pena, previsto dall’art. 625, n. 7, terza ipotesi, cod. pen., è correlata alla condizione di esposizione di essa alla pubblica fede, ossia alla particolare posizione in cui versano le cose non sottoposte a custodia diretta, le quali trovano la loro tutela nel sentimento collettivo di rispetto della proprietà altrui, nel senso di rispetto per l’altrui bene da parte di ciascun consociato e, per ciò stesso, sono esposte ad un maggiore pericolo; in altri termini, la pubblica fede si sostanzia nel senso di onestà verso la proprietà altrui a cui si affida colui che deve lasciare una cosa incustodita anche solo temporaneamente, per necessità, consuetudine o destinazione, e ciò a prescindere dalla natura pubblica o privata del luogo nel quale essa si trovi (tanto che tale condizione può sussistere anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere: Cass., Sez. 4, n. 17121 del 04/02/2020; Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006). In sostanza, l’esposizione di una res alla pubblica fede implica una situazione di fatto in forza della quale la cosa non si trova sotto la diretta custodia dell’avente diritto, di talché la sua tutela si trova ad essere affidata al senso di onestà e rispetto per le cose altrui di un numero non determinato o determinabile di persone.
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 5 n. 27949 del 2023