Ammissione dell’imputato maggiorenne alla messa alla prova
L’ammissione dell’imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell’interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall’art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Rv. 283883).
In questo contesto, è pur vero che l’esistenza di precedenti penali non è, in sé, circostanza preclusiva del riconoscimento del beneficio (Sez. 4, n. 131 del 11/12/2019, dep. 2020, non massimata) e che il giudizio prognostico negativo che impedisce la sospensione del processo e la messa alla prova non può sostanziarsi nel generico riferimento ai precedenti giudiziari dell’imputato e nel richiamo a un pur specifico episodio delittuoso, ma deve dar conto dell’essenziale valutazione sottostante (se, cioè, la condotta deviante sia espressiva di un sistema di vita o soltanto di un disagio transeunte, benché manifestato con la reiterazione di condotte illecite). Ma tanto non esclude che il dato possa e debba essere comunque valutato nel giudizio finalizzato al riconoscimento del detto beneficio.
Ben possono, infatti, essere valutati fatti storicamente accertati, costituenti ipotesi di reato riferibili all’interessato, senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, assumendo rilievo esclusivamente la valutazione della condotta dell’interessato, nella sua dimensione storica, quale elemento utile al fine di una valutazione prognostica negativa.
Ciò che rileva, in altri termini, è la probabilità che le prescrizioni connesse al riconoscimento del beneficio siano concretamente rispettate, circostanza che, logicamente, prescinde dalla qualificazione, dalla punibilità delle condotte commesse e finanche della loro stessa rilevanza penale. Una valutazione che, nel merito, è rimessa al potere discrezionale del giudice (Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 2016, Rv. 266299) ed è, quindi, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da idonea motivazione. Né, parallelamente, il giudice che rigetti l’istanza di sospensione sul presupposto dell’impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602).
Corte di Cassazione Penale Sez. 5 sentenza n. 19103 del 2025
