Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche
Dispositivo dell’art. 62 bis Codice Penale
Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
La giurisprudenza di legittimità ha sul punto affermato che «la previsione di cui all’art. all’art. 62 bis, comma terzo, cod. pen. (introdotta dall’art. 1 lett. f-bis della legge n. 125 del 2008) – per la quale l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche – non è applicabile ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, trattandosi di disposizione aggravatrice del trattamento sanzionatorio» (Sez. 5, n. 13072 del 28/02/2014, P.g. in proc. Scotto di Clemente, Rv. 260576 – 01; Sez. 1, n. 23014 del 19/05/2009, P.g. in proc. Nwankwo, Rv. 244121 – 01; Sez. 6, n. 10646 del 11/02/2009, P.g. in proc. Scognamillo, Rv. 242921 – 01).
Ma, come si legge in diversi altri precedenti, «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610 – 01).
Si evidenzia così che, se con la riforma dell’art. 62-bis è stata introdotta una preclusione che impedisce al giudice di limitarsi a prendere atto dell’incensuratezza per fondare la sua decisione di concedere le circostanze attenuanti generiche, con il quadro normativo preesistente, in presenza della sola incensuratezza quale elemento favorevole per l’imputato, il giudice ben poteva motivare circa la sua insufficienza per giustificare la concessione del beneficio.
L’innovazione era significativa poiché i precedenti orientamenti giurisprudenziali avevano orientato l’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. verso una presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell’imputato incensuratezza, qualora non fossero elementi negativi a carico di quest’ultimo.
Tuttavia anche in assenza di tale innovazione il giudice del merito poteva formulare un autonomo apprezzamento e considerare l’incensuratezza nel caso concreto insufficiente in assenza di altri elementi; purchè sul punto motivasse adeguatamente.
Se, a seguito della riforma dell’art. 62-bis cod. pen., è richiesto al giudice uno specifico obbligo motivazionale solo quando ritiene di concedere tali attenuanti o quando è chiamato a valutare una specifica richiesta della difesa, purchè non generica (Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Rv. 270694 – 01); d’altro canto nel sistema previgente, con un’autonoma ed esaustiva motivazione, il giudice di merito poteva ritenere insufficiente il dato dell’incensuratezza se questo gli veniva dedotto come unico elemento e non ve ne erano altri favorevoli, mentre se ne potevano rilevare di sfavorevoli e negativi.
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 18733 del 2025
