Appropriazione indebita
Dispositivo dell’art. 646 Codice Penale
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.
E’ opportuno definire gli elementi strutturali del delitto di appropriazione indebita, per come differenziatasi, nel corso dei secoli XVIII e XIX, tale fattispecie dal coacervo identitario del furto (la cui offensività rimase focalizzata sul momento della “sottrazione” al possessore), per assumere prima le vesti del “furto improprio” (offensivo della proprietà disgiunta dal possesso), di poi, con la codificazione francese del 1810, quelle dell’abuse de confiance. Tale carattere rimase immanente in tutte le codificazioni preunitarie, così come nel codice sardo-italiano, confluendo con la codificazione del 1889 nella fattispecie descritta all’art. 417 del codice “Zanardelli“: chiunque si appropria, convertendola in profitto di sé o d’un terzo, una cosa altrui che gli sia stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi l’obbligo di restituirla o di farne un uso determinato, è punito, a querela di parte ….
Ciò che caratterizzava l’appropriazione indebita era, ed è ancor oggi, la lesione del diritto di proprietà o di altro diritto reale, dall’offesa portata mediante l’abuso di un possesso non delittuosamente conseguito. Già da queste premesse traspare dunque con evidenza la ratio della incriminazione: consegue che il fatto non può definirsi tipico tutte le volte in cui il titolo del possesso è tale da trasferire nel possessore anche la titolarità della cosa mobile o del denaro, “ancorché la cosa siasi data in corrispettivo di una prestazione futura, poscia non eseguita” (in questi precisi termini la dottrina coeva alla codificazione del 1930, che orientò in allora le scelte del legislatore). Con il reato di appropriazione indebita il legislatore del 1930 ha quindi inteso incriminare il fatto di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avendo solo il possesso (assai precario nella concreta fattispecie all’esame) della cosa mobile, dia alla stessa – nolente domino una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anche nel caso in cui si tratti di una somma di danaro (Sez. 2, n. 12869, del 8/3/2016; Sez. 2, n. 25281 del 31/5/2016). Più in generale sul tema della “altruità” penalmente rilevante: Sez. 2, 27540/2009; mentre sul concetto di “altruità e vincolo di destinazione” occorre confrontarsi con l’arresto a Sez. unite, n. 37954 del 25/05/2011; sul concetto di “altruità” non strettamente civilistico si veda pure Sez. unite n. 1327/2005.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 2 n. 904 del 2024
