Assegno bancario postdatato
Qualità e condizioni di titolo esecutivo
L’ assegno bancario postdatato è un assegno bancario su cui viene apposta una data futura, rispetto alla data di emissione dello stesso.
Il Regio Decreto 21 dicembre 1933 n. 1736, all’art. 1 e ss. stabilisce i requisiti che l’assegno bancario deve contenere:
1° la denominazione di assegno bancario (cheque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso é redatto;
2° l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3° il nome di chi e’ designato a pagare (trattario);
4° l’indicazione del luogo di pagamento;
5° l’indicazione della data e del luogo dove l’assegno bancario é emesso;
6° la sottoscrizione di colui che emette l’assegno bancario (traente).
Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei seguenti comma.
L’assegno bancario non puo’ essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario, dei quali abbia diritto di disporre per assegno bancario, e in conformità di una convenzione espressa o tacita. Il titolo tuttavia vale come assegno bancario anche se non sia osservata tale prescrizione.
A seguito del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, l’emissione di un assegno bancario postdatato non è più considerata un reato penalmente perseguibile, ma si tratta comunque di un illecito amministrativo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità l’assegno bancario recante data successiva a quella della sua emissione (c.d. postdatato) può valere come titolo esecutivo soltanto se in regola sin dall’origine con l’imposta di bollo; a tal fine, avendo l’assegno postdatato il valore di una promessa di pagamento ed una funzione equivalente a quella del vaglia cambiario, tale imposta deve essere applicata non in misura fissa, ma proporzionale al valore, così come previsto dall’art. 6 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 647 del 1972; (cit. Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 35192 del 30/11/2022; conformi Cass. n. 1437 del 2021; Cass., n. 7985 del 1996; Cass., n. 5069 del 2010)