Atti osceni presso luoghi abitualmente frequentati da minori
Va rammentato che il comma 2 dell’art. 527, comma 2, cod. pen. punisce la realizzazione di atti osceni che siano commessi “all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva pericolo che essi vi assistano“.
Orbene, ai fini dell’integrazione del fatto, occorre che gli atti osceni sino realizzati nei luoghi indicati dalla norma e che sia appurato ii pericolo che a detti atti assistano minori.
Quanta al primo elemento, come ricordato da ricorrente, ai fini della configurabilità del reato cui all’art. 527, comma 2, cod. pen., i luoghi abitualmente frequentati da minori – al cui interno o nelle cui immediate vicinanze deve essere commesso ii fatto – sono quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale (come le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i recinti creativi all’interno dei parchi, gli impianti sportivi, le ludoteche e simili), ovvero per elezione specifica, di volta in volta scelti dai minori come punto abituale di incontro o di socializzazione, ave si trattengono per un termine non breve (come un muretto sulla pubblica via, i piazzali adibiti a luogo ludico, il cortile condominiale) (Sez. 3, n. 29239 del 17/02/2017 – dep. 13/06/2017, Capurso, Rv. 270165, la quale ha annullato la sentenza che aveva ritenuto configurabile ii reato di atti osceni in luogo pubblico alla presenza di un minore nella condotta di un automobilista che si masturbava all’interno dell’auto sulla pubblica via, per la presenza occasionale di minori al memento del fatto).
Per la sussistenza di reato, occorre inoltre accertare che dal fatto derivi ii pericolo che i minori assistano a detti atti; essendo elemento espresso di fattispecie, il pericolo deve essere oggetto di una puntuale verifica in sede giudiziale; ii giudice, pertanto, deve appurare, al memento del fatto, l’effettiva presenza di minori in uno dei luoghi indicati dalla norma, a nulla rilevando che poi concretamente uno o più minori abbiano effettivamente assistito al compimento di detti atti, essendo sufficiente ii pericolo che ciò potesse accadere.
In altri termini, nella base del giudizio di pericolo occorre considerare la presenza di due o più minori, mancando la quale e escluso il pericolo che i minori possano assistere alla realizzazione, da parte dell’agente, di atti osceni.
Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata emerge che gli atti sono stati realizzati dall’imputato sulla pubblica via e in prossimità di un parco pubblico, e la Corte ha rigettato i motivi di appello essendo notorio che “in prossimità dei parchi pubblici, in cui di norma sono presenti anche giochi per bambini, le probabilità statistiche di imbattersi nei minori sono più elevate rispetto alle altre vie cittadine“.
Corte di Cassazione, Sez. III, 20 settembre 2019 (dep. 24 ottobre 2019), n. 43542
