Carattere generale del risarcimento del danno
Deve notarsi che non solo non si rinviene nel nostro sistema un principio di carattere generale che assegni al risarcimento del danno una funzione – necessariamente ed esclusivamente- compensativa, ma anzi si rinviene nell’ordinamento una pluralità di norme che indicano come in determinate ipotesi, tipiche, il risarcimento del danno ovvero il pagamento di una somma di denaro quale conseguenza dell’inadempimento di obblighi, abbia funzione lato sensu punitiva, dissuasiva, deterrente o di coercizione indiretta dell’adempimento di obblighi infungibili.
Tra le tante, possono qui citarsi: l’art. 96 terzo comma c.p.c. (Cass. n. 7726/2016; Corte cost. n. 152 del 2016); l’art. 473 -bis.39 (che assorbe con modifiche l’art. 709 ter c.p.c., si vedano Cass. n. 16980/2018; Cass. n. 37899/2022); l’art.614-bis c.p.c. (Cass. n. 7613/2015) e il carattere dissuasivo, anche se non esattamente punitivo, del risarcimento del danno previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, da intrepretarsi ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2000/78/CE (Cass. sez. un. n. 20819/2021 Cass. n. 3488/2025).
Le sezioni unite di questa Corte, sin dal 2015 (cfr. Cass. sez. un. n. 9100/2015 in tema di responsabilità degli amministratori), hanno messo in luce che la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non è più «incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento, come una volta si riteneva, giacché negli ultimi decenni sono state qua e là introdotte disposizioni volte a dare un connotato lato sensu sanzionatorio al risarcimento», pur se detto connotato sanzionatorio non è ammissibile al di fuori dei casi nei quali una qualche norma di legge chiaramente lo preveda.
La responsabilità civile -come rileva anche la dottrina assolve quattro funzioni fondamentali, vale a dire la funzione di reagire all’illecito dannoso allo scopo di risarcire i soggetti ai quali il danno è stato recato, correlata alla funzione di ripristinare lo status quo ante nel quale il danneggiato versava prima di subire il pregiudizio, nonché la funzione di affermare il potere sanzionatorio punitivo dello Stato (che tendenzialmente nei sistemi moderni è affidata al diritto penale) e la funzione di deterrente per chiunque intenda compiere atti o svolgere attività da cui possano derivare effetti pregiudizievoli per i terzi. A queste quattro funzioni si affiancano anche alcune funzioni sussidiarie, che in particolare rilevano nell’ambito di rapporti economici di ampia portata, poiché attengono agli effetti economici della responsabilità civile e riguardano la distribuzione delle perdite da un lato e l’allocazione dei costi dall’altro. A seconda dei tempi e dei luoghi una funzione diviene preminente rispetto a un’altra e viceversa; negli ordinamenti in cui è riconosciuto l’istituto dei danni extracompensativi o punitivi si considerano con particolare attenzione i danni che appaiono socialmente riprovevoli e avverso i quali la società avverte la necessità di reagire colpendo l’agente in modo più grave sicché il pagamento di una somma di denaro non serve solo a soddisfare la vittima ma anche a soddisfare l’esigenza di ordine diffusa nella collettività.
Nel nostro ordinamento, accanto alla preponderante e primaria funzione compensativo- riparatoria dell’istituto è emersa nel corso degli ultimi anni una natura polifunzionale, che si proietta verso più aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva (Cass. sez. un 16601/2017) anche al fine di dare risposta a bisogni emergenti. Ciò nel fermo rispetto dell’art. 23 Cost. (correlato agli artt. 24 e 25), che pone una riserva di legge quanto a nuove prestazioni patrimoniali e preclude un incontrollato soggettivismo giudiziario. Il principio di ordine pubblico che emerge dal nostro ordinamento non è pertanto il divieto di assegnare al risarcimento del danno una funzione deterrente o punitiva, quanto il divieto di imporre prestazioni che non abbiano una base legale.
Inoltre, deve ricordarsi che la stessa funzione compensativa e riparatoria del risarcimento del danno si connota, nel nostro ordinamento, per un certo grado di complessità, poiché per danno non intende solo la perdita subìta, poiché il danneggiato ha diritto di ottenere non solo la restituzione o il controvalore del bene sottratto (danno emergente), ma anche il ristoro di tutti i pregiudizi subìti per effetto della condotta del danneggiante, quali il lucro cessante (art. 1223 c.c.) e il danno non patrimoniale (art 2059 c.c.). Nella ipotesi di un amministratore di una società che abbia sottratto una certa somma di denaro così esponendo la società ad una procedura concorsuale, il risarcimento del danno in ambito nazionale non sarebbe limitato alla restituzione della somma sottratta, ma si terrebbe conto anche delle occasioni di guadagno che l’impresa avrebbe potuto conseguire con l’impiego della somma, dell’incidenza che la mancata disponibilità di quella somma ha comportato nel dissesto finanziario, e della lesione dell’immagine e della reputazione.
Sulla specifica questione della riconoscibilità delle sentenze di condanna ai cd. danni puntivi si osserva le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che di per sé l’istituto non è incompatibile con l’ordinamento e che il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve, però, corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero ed alla loro compatibilità con l’ordine pubblico (Cass. sez. un. 16601/2017).
Corte di Cassazione Civile Sez. 1 sentenza n. 31244 del 2025
