Casi di appello del Pubblico Ministero
Dispositivo dell’art. 593 comma 2, Codice di procedura penale
Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2. L’imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.
Va preliminarmente osservato che «in tema di impugnazioni, il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. (Cass., Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029 – 01). Va anche precisato che, avendo la novella citata vietato l’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice monocratico per tutti i reati a citazione diretta, ma nulla avendo previsto in tema di ricorso per cassazione, alcuna limitazione nella proposizione dei motivi di ricorso incontra l’impugnazione dello stesso organo della pubblica accusa.
Pertanto, in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate per i reati di cui all’pen.,_il_pubblico_ministero_potrà_dedurre_tutti_i_motivi_di_ricorso_elencati_nell’art._
Corte di Cassazione Sez. IV Penale, sentenza n. 9235 del 10/03/2026
