La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente l’omissione dell’avviso della facoltà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova nel giudizio che si instaura in seguito alla citazione diretta.
Nel caso di specie l’imputato lamenta la violazione ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento agli artt. 178, comma 1 lett.c), e 552 C.p.P.; ne consegue che l’omesso avviso integra una nullità che comprime indebitamente le facoltà difensive.
La Corte territoriale dichiara infondata la questione sul presupposto che l’omissione dell’avviso della facoltà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova nel giudizio che si instaura in seguito alla citazione diretta non possa determinare alcun pregiudizio per l’imputato, che può comunque formulare la richiesta in sede di giudizio.
La Corte territoriale ha richiamato l’ordinanza del 22 Novembre 2017 con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 552 C.p.P.. nonché la giurisprudenza di legittimità in merito all’assenza di nullità per mancata comunicazione dell’avviso all’imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Si tratta di decisione conforme all’orientamento interpretativo della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, n. 35995 del 23/10/2020) a mente del quale non appare ovviabile in via interpretativa la scelta del legislatore che, introducendo nell’ordinamento, con l’art. 4 Legge 28 Aprile 2014, n. 67, il nuovo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, non ha ritenuto di modificare anche l’art. 552, comma 1, lett. f), C.p.P. per estendere, a pena di nullità, la previsione circa l’avviso da inserirsi nel decreto di citazione diretta a giudizio sulla possibilità di definire il procedimento anche con la messa alla prova da richiedersi prima dell’apertura del dibattimento.
Non può invocarsi la causa di nullità del decreto di cui all’art. 552, comma 2, C.p.P., non suscettibile d’interpretazione analogica (art. 177 C.p.P.), né potrà richiamarsi la previsione di nullità generale di cui all’art. 178, lett. c), C.p.P., poiché la mancata informazione sulla possibilità di richiedere la sospensione del processo con messa alla prova non incide sull’intervento o sull’assistenza dell’imputato. In particolare, non può estendersi all’avviso della cui mancanza ci si duole la disciplina dell’avviso che – in forza della pronuncia additiva di cui alla Corte Cost. n. 201 del 21 Luglio 2016, che ha dichiarato, in parte qua, l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), C.p.P. – deve ora essere contenuto nel decreto penale di condanna, né può estendersi la disciplina dell’avviso che, a seguito della pronuncia additiva Corte Cost. n.19 del 29 Gennaio 2020, deve essere contenuto nel decreto che dispone il giudizio immediato. L’avviso, nei predetti casi, è stato ritenuto costituzionalmente necessario perché nel procedimento per decreto penale e nel procedimento per giudizio immediato il termine entro cui chiedere i riti alternativi a contenuto premiale (quindici giorni dalla notifica del relativo decreto) è anticipato rispetto al dibattimento.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 24899 Anno 2021