L’art. 4 della Legge n. 91 del 1992 stabilisce al secondo comma: “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.
La condzione dettata dalla norma relativa alla residenza in Italia fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, deve essere interpretata, coerentemente con quanto ritenuto dalla dottrina pressochè unanime, con specifico riferimento all’avverbio “legalmente” come permanenza in Italia non clandestina, ovvero in violazione delle norme che regolano l’ingresso, la circolazione e il soggiorno dei cittadini stranieri.
L’affacciarsi del fenomeno della migrazione al momento dell’entrata in vigore della Legge sulla cittadinanza ha dettato l’esigenza di qualificare come “legale” la condizione costituita dall’ininterrotta residenza, utilizzando un termine del tutto eterogeneo rispetto alla qualificazione normativa della residenza desumibile dall’art. 43 del Codice Civile o dalle norme processuali sulle notificazioni degli atti.
Ugualmente, la definizione giuridica di residenza, mutuabile dalle disposizioni processuali sulla notificazione degli atti giudiziari, (art. 138 e ss. del codice di rito), si fonda sul criterio dell’effettività, da ritenersi pervalente ove provata, sulla residenza anagrafica.
Peraltro, come sottolineato anche nelle circolari esplicative, dettate dal Ministero dell’Interno, ed in particolare nella circolare n. 22 del 2007, ratione temporis applicabile, viene espressamente precisato che l’eventaule iscrizione anagrafica tardiva del minore non può pregiudicare l’acquisto della cittadinanza italiana quando vi sia in concreto la residenza effettiva.
L’incidenza quantitativa del fenomeno dell’errore, a danno dei requisiti dell’acquisto della cittadinanza da parte del minore nato da genitori stranieri e residente in Italia dalla nascita, si è rilevata così frequente da richiedere l’intervento del legislatore.
L’art. 33 del D.l n. 69 del 2013 convetito con modificazioni dalla Legge n. 98 del 2013, rivolto proprio alla “semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia” prevede espressamente che: Ai fini di cui all’art. 4, comma 2, della Legge 5 Febbraio 1992, n. 91, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici dell pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione. Gli Ufficiali dello Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto, di cui al comma 2 del citato art. 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età,. In mancanza il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.
Corte di Cassazione Civile n. 12380, Anno 2017.