Cognizione di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

cognizioneLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento si pronuncia in merito alla “Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche” di cui all’art. 617 C.p. qualora la condotta si verifichi nell’ambito del rapporto tra genitore e figlio.

Innanzi tutto va ricordato come l’art. 617 C.p. tuteli la libertà e la riservatezza delle comunicazioni telefoniche o telegrafiche contro la possibilità di indiscrezioni, interruzioni o impedimenti da parte di terzi.

In particolare il diritto alla riservatezza della comunicazione o della conversazione implica la possibilità di escludere altri dalla conoscenza del contenuto della medesima e coerentemente la norma incriminatrice menzionata punisce in tal senso anche la condotta di colui che invece ne prenda cognizione senza il consenso dei titolari.

Il requisito espresso di tipicità del fatto è che la comunicazione o la conversazione intervenga tra persone diverse dall’agente.

Quando ciò avvenga nell’ambito del rapporto tra genitore e figlio, occorre affermare che, ancorchè minori, i figli sono soggetti “altri” rispetto al genitore e tanto basta per ritenere integrata la condizione di tipicità del fatto.

L’eventuale rilevanza degli obblighi di vigilanza del genitore nei confronti dei figli minori può eventualmente dispiegarsi nel momento in cui debba valutarsi l’effettiva antigiuridicità del fatto. In tal senso va allora osservato come il diritto/dovere di vigilare sulle comunicazioni del minore da parte del genitore non giustifichi indiscriminatamente qualsiasi altrimenti illecita intrusione nella sfera di riservatezza del primo (espressamente riconosciutagli dall’art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 Novembre 1989 e ratificata dallo Stato Italiano con la Legge 27 Maggio 1991, n. 176), ma solo quelle interferenze che siano determinate da una effettiva necessità, da valutare secondo le concrete circostanze del caso e comunque nell’ottica della tutela dell’interesse preminente del minore e non già di quello del genitore.

L’astratta configurabilità di un diritto/dovere del genitore di vigilare sulle comunicazioni del minore può avvenire a fini educativi o di protezione, vietando l’interferenza nella riservatezza dello stesso minore al perseguimento delle finalità per cui il potere è conferito.

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 n. 41192 del 2014

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