Coinvolgimento del minore in azioni illecite da parte di maggiorenni
Dispositivo dell’art. 112 primo comma, n. 4, Codice Penale
La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata … per chi, fuori del caso preveduto dall’articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza.
In primo luogo, si osserva che la scelta del legislatore è priva di margini di equivocità e si è accompagnata, a tutela degli interessi dei minori a non essere coinvolti in azioni illecite da parte di maggiorenni, ad un progressivo ampliamento dell’area di operatività della circostanza aggravante di cui all’art. 112, primo comma, n. 4, cod. pen., che inizialmente sanzionava soltanto la condotta di chi, fuori dei casi di cui all’art. 111 cod. pen., avesse determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto, per poi estendersi anche a chi si fosse avvalso di un minore per commettere un delitto per il quale sia previsto l’arresto in flagranza (ciò per effetto dell’art. 11 del d.l. 13/05/1991, n. 152, conv. con modif. con L. 12/07/1991, n. 203), per giungere, infine, alla formulazione attuale che include anche chi abbia semplicemente partecipato col minore alla commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza (art. 3, comma 15, lett. a della I. 15/07/2009, n. 94).
La lamentata assenza di capacità selettiva della norma è priva di fondamento, posto che, mentre la determinazione del minore concerne qualunque reato, la previsione dell’aggravamento, per chi si sia avvalso o abbia semplicemente partecipato con il minore, riguarda i soli delitti per i quali sia previsto l’arresto in flagranza.
Si è coerentemente ritenuto che l’accertamento della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen. nei confronti del maggiorenne prescinde dalla verifica circa la capacità del minore di resistere alle azioni suggestive altrui, atteso che la ratio della predetta aggravante è soltanto quella di inasprire il trattamento sanzionatorio nei confronti del maggiorenne che commetta, in concorso con minori, reati per i quali è previsto l’arresto in flagranza. (Cass., Sez. 2, n. 27975 del 01/03/2017); (cit. Corte di Cassazione, Sez. V, 21/01/2022, n. 15269).