Competenza del Prefetto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria
Nel caso di specie, con la sentenza con la quale è stato dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, perché estinto per esito positivo della messa alla prova, il giudice di prime cure ha illegittimamente applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in violazione dell’art. 224 cod. strada. Laddove infatti venga dichiarato estinto il reato per esito positivo della messa alla prova, la competenza ad accertare i presupposti dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e, nell’affermativa, ad irrogare la stessa non appartiene più al giudice penale ma all’autorità amministrativa e, segnatamente, al prefetto, come stabilito da un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Si è, infatti, chiarito, in giurisprudenza, che il giudice che dichiari l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., non può applicare nè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida né la confisca, perché si tratta di provvedimenti di competenza del Prefetto, ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada (Cass., Sez. 4, n.29639 del 23/06/2016). In considerazione, infatti, della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dall’accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma 9 bis, e 187, comma 8 bis, cod. strada, non può trovare applicazione la disciplina ivi prevista, che lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224 cod. strada, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (Cass., Sez. 4 n. 40069 del 17/09/2015; Sez.4, n. 43003 del 17/09/2015; Sez. 4, n. 5049 dell’11/11/2010). Ragion per cui trova applicazione il disposto dell’art. 224, comma 3, cod. strada, a norma del quale, nel caso di estinzione del reato, la competenza a procedere all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria appartiene al prefetto. Nel caso di specie, pertanto, il giudice, nel dichiarare estinto il reato di cui all’art. 186 cod. strada, ai sensi dell’art. 168 ter cod. pen., avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere gli atti al prefetto, senza applicare la sanzione amministrativa accessoria. Si impone pertanto un pronunciamento rescindente sul punto, dovendosi demandare al prefetto l’ulteriore corso della procedura inerente alla eventuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 2633 del 23/01/023