Delitti colposi di pericolo
Dispositivo dell’art. 450 Codice Penale
Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un’inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni.
La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell’Autorità diretta alla rimozione del pericolo.
Occorre soffermarsi sugli elementi costituivi della fattispecie di cui all’art. 450 c.p. contestata, anche in rapporto alla diversa fattispecie di cui al precedente art. 449 c.p..
L’art. 450 c.p., rubricato come “delitti colposi di pericolo“, punisce chiunque, con la propria azione od omissione, fa sorgere o persistere il pericolo “di un disastro ferroviario, di un’inondazione, di un naufragio o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante“.
Si tratta, come dato desumere dalla formulazione letterale, di reato di pericolo, per la cui consumazione non si richiede che l’evento si sia verificato, ma solo che sia accertata la probabilità del suo verificarsi (Sez 4 n. 9969 del 18/01/2010, Ghilardi, Rv. 246800 secondo cui i delitti colposi di pericolo contro l’incolumità pubblica di cui all’art. 450 c.p. si perfezionano al momento dell’effettiva esistenza di un pericolo che l’evento temuto si verifichi, in quanto incriminano anche le condotte che fanno solo sorgere o persistere il pericolo di un evento disastroso). Il pericolo, che deve insorgere o persistere in concreto in dipendenza del comportamento dell’agente, non è quello di qualsiasi disastro, bensì solo quello del disastro ferroviario, di inondazione, di naufragio e della sommersione di una nave o di altro edificio natante.
La fattispecie in esame si differenzia da quella di cui all’art. 449 c.p. rubricato come delitto colposo di danno, che punisce, invece, chiunque cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo del medesimo titolo.
La giurisprudenza di legittimità ha proceduto alla ricostruzione sistematica del quadro normativo al cui interno si collocano gli artt. 449 e 450 c.p. (si vedano in proposito Sez. 4, n. 46876 del 07/11/2019, Chiodi, Rv. 277702; Sez. 4 n. 15444 del 18/01/2012, Tedesco, Rv. 253500).
Al riguardo, si è considerato che nell’ambito del titolo VI, relativo ai reati contro l’incolumità pubblica, si trovano il capo I dedicato ai delitti dolosi di comune pericolo mediante violenza ed il capo III dedicato ai delitti colposi di comune pericolo e che attraverso le fattispecie collocate in tale titolo il legislatore ha inteso proteggere la sfera superindividuale di beni primari quali la vita, l’integrità fisica, la salute.
Nell’ambito dei reati dolosi di cui al capo I, il nucleo centrale è costituito, dalle fattispecie di disastro, ordinariamente configurate come reati di pericolo astratto.
Vi compare un definito evento, contrassegnato da tipica pericolosità in relazione ai beni primari cautelati: si tratta di figure nelle quali è la norma che descrive alcune situazioni tipicamente caratterizzate, nella comune esperienza, per il fatto di recare una rilevante possibilità di danno alla vita o all’incolumità personale, come l’incendio, l’inondazione, la frana, la valanga, il disastro ferroviario, il naufragio, ovvero di eventi dotati di forza dirompente e quindi in grado di coinvolgere numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile.
Ciò che caratterizza il pericolo per la pubblica incolumità è semplicemente la qualificata possibilità che un numero indeterminato di persone si trovino coinvolte nella sfera d’azione dell’evento disastroso descritto dalla fattispecie e esposte alla sua forza distruttiva (Sez. 4, n. 18977 del 9/03/2009, Innino, Rv. 244043).
Nell’ambito dei reati colposi di cui al capo III, l’art. 449 c.p. sanziona, come detto, la causazione colposa degli eventi disastrosi previsti dalle fattispecie tipizzate al capo primo. Si è osservato che il legislatore ha attuato una tutela rafforzata dell’incolumità pubblica, sanzionando gli eventi disastrosi di determinate fattispecie comprese nei delitti di comune pericolo dolosi previsti dal capo I, che si siano verificati nella forma colposa, con la precisazione che per la configurabilità del delitto di disastro colposo ex artt. 434 e 449 c.p. è necessario che l’evento si verifichi, diversamente dall’ipotesi dolosa (art. 434 c.p., comma 1, c.p.), nella quale la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e, qualora il disastro si verifichi, risulterà integrata la fattispecie aggravata prevista dal citato art. 434 c.p., comma 2.
La giurisprudenza sopra richiamata ha anche chiarito che il pericolo per la pubblica incolumità, in cui risiede la ragione della incriminazione e che individua il bene protetto, funge da connotato ulteriore del disastro e serve a precisarne, sul piano della proiezione offensiva, le caratteristiche; il persistere del pericolo, e il suo inveramento quale concreta lesione dell’incolumità, non sono richiesti per la realizzazione del delitto e, non essendo elementi del fatto tipico, non possono segnare la consumazione del reato, perchè non si deve confondere l’evento pericoloso con gli effetti che ne sono derivati. Tale opzione interpretativa ricostruendo in termini di concretezza le espressioni utilizzate dal legislatore per descrivere gli eventi disastrosi, implica che la nozione di disastro definisca accadimenti macroscopici, dirompenti e quindi potenzialmente lesivi dell’incolumità pubblica.
Secondo l’orientamento che viene consolidandosi, i reati di disastro colposo richiamati dall’art. 449 c.p., richiedono un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l’incolumità delle persone indeterminatamente considerate; di talchè è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all’attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti; è necessario, altresì, che l’effettività della capacita diffusiva del nocumento (cosiddetto pericolo comune) sia accertata in concreto.
Si è così precisata la necessità di operare una verifica della concreta offensività del fatto e, con riferimento specifico al reato di frana di cui all’art. 426 c.p. nella forma dolosa e all’art. 449 c.p. nella forma colposa, si è affermato che, in considerazione dell’operatività del principio di offensività, si deve attribuire alla nozione di frana contenuti che rendono l’evento idoneo a porre concretamente in pericolo l’incolumità pubblica, ancorchè non sia richiesto l’accertamento di tale pericolo come elemento autonomo essenziale alla integrazione della fattispecie tipica, come nei reati di pericolo concreto (Sez. 4, n. 58349 del 19/09/2018, Rea, Rv. 274951).
Nello stesso ambito dei reati colposi, invece, l’art. 450 c.p., relativo ai delitti colposi di danno, riguarda i delitti colposi di mero pericolo.
Tale fattispecie anticipa la tutela rispetto a quella delineata dal precedente art. 449, incriminando anche le condotte che fanno solo sorgere, o persistere, il pericolo di di determinati eventi disastrosi, sanzionando alcune determinate situazioni fattuali nelle quali l’evento di pericolo, cioè il disastro quale accadimento macroscopico, non si è verificato, ma si è determinata una situazione concreta che ne ha implicato il pericolo di verificazione.
L’art. 450 c.p. punisce la condotta consistita nel far sorgere o persistere, per colpa, il pericolo di un evento; l’art. 449 c.p. punisce, invece, la condotta consistita nel cagionare per colpa, non già il pericolo dell’evento, bensì l’evento. Inoltre l’art. 450 c.p. contempla quale evento solo il pericolo del disastro ferroviario, di inondazione, di naufragio o di sommersione di nave o altro edificio natante, mentre l’art. 449 c.p. contempla, quale evento, l’incendio e altro disastro preveduto dal capo primo dello stesso titolo, ovvero l’inondazione, la frana, la valanga, il naufragio la sommersione, il disastro aviatorio, il disastro ferroviario, il crollo di costruzioni e il c.d. disastro innominato.
Evidentemente, il legislatore ha ritenuto che, con riferimento a tali situazioni, la tutela dei beni giuridici dovesse essere ampiamente anticipata, in considerazione degli immani rischi ad esse connessi.
Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, sentenza 06 dicembre 2023, n. 48511
