Comportamento non equivoco nella riconciliazione dei coniugi
La riconciliazione tra i coniugi estingue gli effetti della separazione, diretta al recupero del definitivo status libertatis, e per tale ragione deve basarsi su un comportamento non equivoco basato su fatti obiettivi. Si tratta, nella sostanza della ripresa di una piena ed integrale convivenza fondata su honor matrimonii e familiaris consortio con riferimento a manifestazioni di autentico e pieno ripristino della comunione spirituale e materiale.
La necessità di un comportamento non equivoco nella riconciliazione dei coniugi si ricava principalmente dalla lettura dell’art. 157 c.c.: “I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione“.
Anche nell’ipotesi di una ripresa della coabitazione tra i coniugi nella casa famigliare, la stessa non è, da sola, sufficiente a presumere la riconciliazione essendo necessario il ripristino della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, poste alla base del vincolo matrimoniale. Deve attribuirsi prevalente valore, piuttosto che ad elementi psicologici e soggettivi, a quelli esteriori, oggettivamente diretti a dimostrare la volontà dei coniugi di ripristinare la comunione di vita, quali la ripresa della convivenza e le sue modalità (Cass. civile sez. I, 01/08/2008, n. 21001).
Ne consegue che l’accertamento si basa in modo rigoroso su un’indagine di fatto, da compiersi “attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dagli stessi coniugi“. Resta fermo, in tal senso, l’impossibilità, per il giudice, di accertare e valutare la sfera intima dei sentimenti dei coniugi.
Nel caso di specie la Corte di legittimità ha escluso la riconciliazione dei coniugi, in quanto pur a seguito di una temporanea coabitazione, è emerso in modo chiaro ed inequivoco l’intenzione dell’ex marito di intraprendere una relazione con un’altra donna, comprovata da alcuni viaggi con quest’ultima, e l’acquisto di alcuni mobili per la casa della partner extraconiugale dove anche lui spesso risiedeva, dando vita ad una parziale coabitazione.
Corte di Cassazione Civ. Sez. I, 1 ottobre 2012, n. 16661