Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti con riferimento alla determinazione del periodo di sospensione della patente di guida.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente l’applicazione dell’art. 69 cod. pen. (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti), con riferimento al combinato disposto dei commi 2 lett. b) e 2 bis dell’art. 186, d.lgs. n. 285 del 1992 sotto il profilo della determinazione del periodo di sospensione della patente di guida.
A parere della Suprema Corte di legittimità, nessuna rilevanza può riconoscersi, ai fini della applicazione della sanzione amministrativa accessoria, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza rispetto alla contestata aggravante. Se è vero che la condotta del conducente che, in stato di ebbrezza, provochi un incidente costituisce circostanza aggravante del reato di cui al comma 2 dell’art. 186 C.d.S., come tale soggetta al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti, tuttavia, ai fini delle conseguenze diverse dalle sanzioni penali, la rilevanza del suo accertamento permane anche in caso di giudizio di equivalenza o sub-valenza, rispetto alle circostanze attenuanti, eventualmente ritenute sussistenti.
In altri termini, un giudizio di comparazione che determini l’esclusione dell’operatività dell’aggravante sul piano sanzionatorio non fa venir meno la configurazione giuridica del reato aggravato (vedi, ad altri fini, ma con ragionamento valido anche per il caso di specie, Cass., Sez. 4, n. 30254 del 26/6/2013; Sez. 2, n. 24862 del 29/5/2009; Sez. 4, n. 10212 del 13/7/1999; Sez. 4, n. 14502 del 12/10/1999; Sez. 2 n. 24754 del 9/3/2015). Tale principio opera anche con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, poiché, anche in tal caso, l’esito dell’eventuale giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e la concorrente circostanza aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2-bis non assume rilievo ai fini della individuazione della sanzione amministrativa accessoria da applicare.
In tal senso si è anche affermato, in un caso di revoca della patente di guida, che non può ravvisarsi alcun dubbio di legittimità costituzionale delle norme in tema di circostanze del reato nella parte in cui non dispongono che l’esito del giudizio di bilanciamento proietti í propri effetti, oltre che sulla pena principale e sulle pene accessorie, anche sulla sanzione amministrativa accessoria al reato, rammentandosi che, ancorché non possano essere negati í connotati schiettamente afflittivi delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente, queste sono pur sempre sanzioni che si giustificano diversamente da quelle penali, svolgendo una funzione riparatoria dell’interesse pubblico violato, diretta a dare una risposta efficace, non solo repressiva ma anche preventiva, rispetto a fatti plurioffensivi, ovvero dotati di una particolare pericolosità per la convivenza sociale e per gli interessi pubblici (Cass., Sez. 4 n. 17826 del 10/1/2014).
Il giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato presuppone proprio la sussistenza di tali circostanze e non le elide, disciplinandone piuttosto gli effetti sul piano sanzionatorio.
Corte di Cassazione Penale Sez. IV, sentenza n. 44594 del 17/11/2022