Concorso nel mantenimento
Il concorso nel mantenimento nei confronti dei figli (ex art. 316-bis c.c., comma 1,) trova esclusivo fondamento nel rapporto effettivamente esistente tra le risorse reddituali e patrimoniali di entrambi i genitori?
I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
Tale disposizione si coordina con l’art. 337-ter c.c., comma 4:
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Orbene l’obbligo, posto a carico dei genitori dall’art. 316-bis c.c., comma 1, di contribuire al mantenimento dei figli “in proporzione delle rispettive sostanze e della loro capacità di lavoro professionale o casalingo” non implica una rigorosa ripartizione dei relativi oneri in misura corrispondente al rapporto matematico riscontrabile tra i loro redditi personali e i loro patrimoni: il concorso di ciascun genitore deve risultare infatti adeguato, nel complesso, alle sue risorse economiche ed al suo apporto personale, alla stregua di una valutazione globale comprendente, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., comma 4, anche le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto nel corso della convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura agli stessi affidati (cfr. Cass., Sez. VI, 1/03/2018, n. 4811; Cass., Sez. I, 2/08/2013, n. 18538; Cass., 10/07/2013, n. 17089). (cit. Cass. Ord. n. 23318/2021)