La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente il conflitto negativo di competenza a seguito della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis C.p.P., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna.
Preliminarmente va evidenziato che sussiste materia di conflitto negativo in quanto a seguito del rifiuto dei due giudici di prendere cognizione della questione afferente la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova si è verificata una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione della Corte di Cassazione. D’altra parte, al conflitto tra il giudice del dibattimento e il giudice per le indagini preliminari non è applicabile la previsione dell’art. 28, comma 2, C.p.P., che fissa il principio della prevalenza della decisione del giudice dibattimentale su quella del giudice dell’udienza preliminare, dal momento che il contrasto “non verte sull’adozione di un atto meramente propulsivo, ma su cognizione di merito” (Cass., Sez. 1^, n. 15194 del 24/03/2009; Sez. 1^, n. 16203 del 04/02/2010; Sez. 1^, n. 44565 del 25/11/2010).
Ai fini dell’ammissibilità del conflitto è, poi, irrilevante che uno dei due giudici non abbia declinato la sua competenza con un provvedimento espresso. La giurisprudenza di legittimità formatasi proprio in tema di conflitto negativo di competenza, in ogni caso, ammette che la declinatoria di competenza possa essere desunta anche dal tenore complessivo del provvedimento adottato dal primo giudice (Cass., Sez. 1^, n. 26373 del 24/01/2017).
La questione ha già formato oggetto di specifico esame da parte della giurisprudenza di legittimità che a partire dalla sentenza n. 30721 del 5.6.2017 ha ripetutamente affermato (ex plurimis Sez. 1, Sentenza n. 36593 del 28/03/2017; Sez. 1, Sentenza n. 53622 del 27/09/2017), in contrasto con un precedente arresto (Cass. Sez. 1, n. 21324 del 2 febbraio 2017), il principio secondo cui sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis C.p.P., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento. Anche in questa occasione va ribadito che la richiesta di sospensione con messa alla prova è disciplinata dagli articoli 464-bis e ss. C.p.P. in termini sovrapponibili a quelli previsti per l’accesso al giudizio abbreviato e all’applicazione della pena su richiesta quanto a sedi, limiti temporali e scansioni; detta omogeneità di disciplina, coerente con la comune caratteristica di tutti e tre gli istituti di determinare, ad esclusiva iniziativa di parte, l’inizio di autonoma sequenza procedimentale, potenzialmente idonea a determinare la definizione della regiudicanda in un momento antecedente del processo, eventualità che impone di applicare anche al sub-procedimento promosso con l’istanza di messa alla prova la regola generale prevista in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena ex artt. 444 e seg. C.p.P., con conseguente competenza in capo al giudice che «procede» al momento della presentazione dell’istanza. Nell’ipotesi in cui la richiesta di messa alla prova sia presentata, come espressamente previsto dall’art. 464 bis, comma 2, C.p.P., con l’atto di opposizione a decreto penale di condanna, la competenza funzionale e inderogabile è, come per gli altri riti speciali, del Giudice per le indagini preliminari, che per tale ragione conserva la disponibilità del fascicolo. Il passaggio alla fase dibattimentale risulta legittimo solo dopo che il Giudice per le indagini preliminari si pronunci sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova: o rigettandola ai sensi dell’art. 464 quater C.p.P. o dando atto dell’esito negativo ai sensi dell’art. 464 septies C.p.P. o, infine, revocando l’ordinanza di sospensione ai sensi dell’art. 464 octies C.p.P. (cfr. Cass., Sez. 1^, n. 23700 del 23/01/2018).
Nella ipotesi di presentazione della richiesta di messa alla prova con l’atto di opposizione al decreto penale di condanna non vi è motivo di derogare al criterio che attribuisce la competenza funzionale a decidere al giudice che riceve la domanda. Il dato testuale dell’art. 464 C.p.P., che non include il procedimento speciale in esame tra quelli che l’opponente può chiedere al Giudice per le indagini preliminari, non è univoca espressione della volontà del legislatore di attribuire, in tal caso, la competenza al giudice chiamato a definire il giudizio conseguente all’opposizione se si considera che l’art. 464 bis, comma 2, C.p.P. impone la presentazione della richiesta di messa alla prova «con l’atto di opposizione», in tal modo assimilandola a tutte le altre richieste previste dall’art. 464 C.p.P., e che gli articoli 464-septies, comma 2, e 464-octies, comma 4, C.p.P., nel disciplinare le ipotesi di esaurimento del procedimento incidentale attivato con la richiesta di messa alla prova tanto per «esito negativo della prova» quanto per intervenuta irrevocabilità dell’ordinanza di revoca, prevedono che il procedimento principale deve «riprendere il suo corso». Ciò significa che se la richiesta è stata presentata con l’atto di opposizione, il corso del processo dovrà necessariamente riprendere dal momento in cui si è verificata l’interruzione e quindi con un atto di impulso che è di esclusiva competenza del Giudice per le indagini preliminari il quale, salvo che siano state presentate altre richieste subordinate e queste siano ancora da valutare, per consentire lo svolgimento della successiva fase dibattimentale dovrà emettere il decreto di giudizio immediato che «costituisce l’esito necessario dell’opposizione quando difettino i presupposti per l’accesso agli altri riti» (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8713 del 23/01/2008). Anche la previsione dell’art. 464 sexies C.p.P., secondo cui “durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell’imputato” non può essere interpretata in favore dell’attribuzione della competenza al giudice del dibattimento davanti al quale dovrà essere espletato il giudizio in caso di revoca dell’ordinanza di sospensione con messa alla prova, perché nella particolare e straordinaria evenienza presa in esame dalla norma di non rinviabilità dell’assunzione di una prova, peraltro dovuta in primo luogo alla scelta volontaria dell’imputato di accedere ad un rito speciale, non è anomala l’introduzione di un modus procedendi del tutto analogo a quello disciplinato dall’art. 392 C.p.P. in tema di incidente probatorio. D’altra parte, la precisazione contenuta nell’art. 464 sexies C.p.P., secondo cui l’acquisizione delle prove in detta ipotesi eccezionale deve avvenire con l’adozione delle «modalità stabilite per il dibattimento», ha un significato solo se rivolta a un giudice, necessariamente diverso da quello dibattimentale, che, investito della richiesta di messa alla prova, abbia disposto la sospensione con messa alla prova ed è tale il Giudice per le indagini preliminari non solo nel caso previsto dall’art. 464-ter C.p.P. ma anche in quello previsto dall’art. 464 bis, comma 2, ultima parte C.p.P.
Corte di Cassazione, Sez. 1^, n. 31507 Anno 2022