Contesa per ragioni sentimentali
Quando la contesa per ragioni sentimentali può costituire il movente della condotta delittuosa?
Nel caso di specie veniva contestato il reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen., (reato di tentato omicidio) per avere l’imputato compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della persona offesa, nel corso di un alterco sorto per ragioni sentimentali, esplodendo al suo indirizzo un colpo di pistola.
Una condotta, questa, certamente idonea e diretta in modo non equivoco a cagionare la morte della persona offesa in ragione del mezzo utilizzato (la pistola calibro 7,65), della distanza ravvicinata (all’incirca dieci metri) tra i due, dalla direzione del colpo (riscontrata dalla presenza del proiettile conficcato nell’infisso della finestra della vittima, “a pochi centimetri” da lei), che non aveva attinto la persona offesa unicamente grazie alla sua pronta reazione.
Quanto all’elemento soggettivo, l’esistenza dell’animus necandi, sebbene ancorato all”esistenza di una contesa per ragioni sentimentali, era stata riscontrato, in maniera niente affatto illogica, in particolare dall’utilizzo di un’arma di fuoco, a distanza ravvicinata, tramite un colpo diretto “ad altezza d’uomo” e indirizzato, inequivocabilmente, verso la persona offesa.
Infondato è, infine, il rilievo secondo cui l’assenza di animus necandi dovrebbe trarsi dall’avere il colpevole mancato un bersaglio facile e dalla mancata reiterazione dei colpi. In proposito, è appena il caso di ricordare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “integra il reato di tentato omicidio la condotta dell’agente che abbia indirizzato anche un solo colpo di arma da fuoco con l’intento di uccidere un avversario, non riuscendovi per imperizia balistica” (v. Cass., Sez. 1, n. 30336 del 14/6/2013, De Simone, Rv. 256797; nella giurisprudenza successiva v., tra le altre, Cass., Sez. 1, n. 44852 del 27/4/2017, Marongiu, non massimata).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 n. 5439 del 2020